C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 11 CSAT 2020/2021 della Società Godigese A R.L. (matr. 933880).

Reclamo n. 11 CSAT 2020/2021 della Società Godigese A R.L. (matr. 933880).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Diego Manente – Presidente dott. Sergio Cavallero – Componente (Relatore) avv. Gianni Solinas – Componente nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 11 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società Godigese A R.L. (matr. 933880) ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società S.S.D. Godigese avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 14.10.2020, gara di Eccellenza del 4.10.2020 Scardovari - Godigese, riguardo i seguenti provvedimenti: - Inammissibilità del reclamo al G.S. territoriale di Primo grado; - Convalida del risultato conseguito sul campo Scardovari – Godigese 3 – 2. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Non risulta agli atti l’avvenuto versamento della tassa reclamo in violazione degli art. 48 comma 2 e 67 comma 1 C.G.S.; col reclamo inoltre non vengono specificati i provvedimenti invocati da parte del G.S. in violazione dell’art. 49 comma 4”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che dalla lettura del reclamo del Giudice di Primo grado si evince che le motivazioni, seppur stringate, sono state esposte in modo sufficiente; rilevato altresì che, per mero errore, nella fase di primo grado non è stata valorizzata la dichiarazione in calce allo stesso secondo cui “autorizza l’addebito della tassa di reclamo sul conto/cauzione della società rappresentata esistente presso il CR Veneto”; visto l’art. 78 comma 2 ultima parte; P.Q.M. annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Giudice territoriale di Primo grado. La tassa reclamo non è dovuta.

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