C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 29/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 della Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861).

Reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 della Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Diego Manente – Presidente dott. Sergio Cavallero – Componente (Relatore) avv. Giampaolo Marcon – Componente nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020, a seguito del reclamo n. 13 CSAT 2020/2021 proposto dalla Società U.S. Brusegana S. Stefano (matr. 913861) ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S. Brusegana S. Stefano avverso delibera del Giudice Sportivo territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 14.10.2020 Delegazione di Padova, gara di Seconda Categoria del 11.10.2020 Brentella – Brusegana S. Stefano riguardo i seguenti provvedimenti: - Pronuncia da parte dell’allenatore Riccardo Crivellaro di frasi blasfeme. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Dopo essere stato ammonito, veniva espulso per aver pronunciato gravi offese verso il direttore di gara e ripetute frasi blasfeme; alla notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco con atteggiamento aggressivo venendo trattenuto a forza dai propri giocatori per evitare il contatto fisico e a fine gara reiterava insulti, bestemmie costringendo nuovamente l’intervento dei suoi giocatori”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, constatato che il preannuncio di reclamo è stato depositato non alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CR Veneto ma, a quanto risulta, presso la Delegazione di Padova; visto l’art. 77 comma 2 C.G.S., secondo cui “il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale”; ritenuto che il preannuncio di reclamo costituisce condizione di ammissibilità del reclamo stesso; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it