C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/11/2020 – Delibera – Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S. Colli euganei avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.2020 gara di Prima Categoria del 18.10.2020 Colli euganei – Fiessese riguardo i seguenti provvedimenti: – Non omologazione del risultato ottenuto sul campo; – Sanzione sportiva della perdita della partita con il risultato di Colli euganei – Fiessese 0 – 3; – Inibizione al Dirigente accompagnatore Ambrosi Massimo sino al 2.11.2020; – Ammenda alla Società Colli euganei di Euro 60,00.
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S. Colli euganei avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.2020 gara di Prima Categoria del 18.10.2020 Colli euganei - Fiessese riguardo i seguenti provvedimenti: - Non omologazione del risultato ottenuto sul campo; - Sanzione sportiva della perdita della partita con il risultato di Colli euganei – Fiessese 0 – 3; - Inibizione al Dirigente accompagnatore Ambrosi Massimo sino al 2.11.2020; - Ammenda alla Società Colli euganei di Euro 60,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Al controllo giocatori cosiddetti fuori quota è emerso che la Società Colli euganei, al dodicesimo del secondo tempo, sostituiva il numero 7 Deliallisi Brajan (2.11.2001) con il giocatore 17 Roman Vladut Georghe (26.7.1998). In tal modo non erano presenti sul campo giocatori nati nell’anno 2000”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che, con rapportino firmato dal dirigente accompagnatore della Società Colli euganei e trasmesso via e-mail dal Direttore di gara in data 28.10.2020 viene indicata la sostituzione del n. 2 Predomini Filippo (1999) con il n. 15 Jakupi Anid (2001) e non, come indicato nel referto, con il n. 13 Sguotti Edoardo (1994); atteso che, a seguito della sostituzione così come indicata dal rapportino è stata rispettata la presenza in campo di un giocatore fuori quota per tutto l’arco dell’incontro, nel rispetto del regolamento; sentito per le vie brevi, il Direttore di gara ha confermato di aver riportato nel proprio rapporto di gara la sostituzione in modo errato e non conforme, viceversa, a quanto indicato nei rapportini rammostrati dai dirigenti. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera di accogliere il ricorso in epigrafe e, in totale riforma della decisione impugnata, conferma il risultato conseguito sul campo, vale a dire Colli euganei - Fiessese 1 – 1 con ogni conseguente effetto ai fini della classifica, nonché l’annullamento dell’inibizione a carico del dirigente sig. Ambrosi Massimo e dell’ammenda di Euro 60,00. La tassa reclamo non è dovuta. Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
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