C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/11/2020 – Delibera – Reclamo n. 18 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Uniongaia F.G. (matr. 937786).

Reclamo n. 18 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Uniongaia F.G. (matr. 937786).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Andrea Urbani – Vice Presidente avv. Stefano Capo - Componente avv. Giuseppe Primicerio – Componente (Relatore) nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Uniongaia avverso delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020 Delegazione di Treviso, gara di Seconda Categoria del 18.10.2020 Uniongaia - Zensonese, riguardo i seguenti provvedimenti: - Assegnazione della perdita della gara ad entrambe le squadre col risultato di 0 - 3; - Penalizzazione di 1 punto in classifica alle Società Uniongaia e Zensonese; - Applicazione alle Società Uniongaia e Zensonese dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia). Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “dagli atti ufficiali della gara si evince che la stessa non si è disputata a causa della mancata presentazione in campo delle Società Uniongaia e Zensonese. L’arbitro, preso atto delle dichiarazioni di rinuncia scritte dalle due Società non dava inizio alla gara e lasciava l’impianto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sentito per le vie brevi il Direttore di gara che ha confermato di essersi limitato a prendere atto della volontà delle due squadre di non disputare la gara in quanto in presenza di un giocatore risultato positivo al test anti Covid-19 e di un altro che, nel giorno precedente aveva avuto con quest’ultimo un contatto diretto; atteso che entrambe le società avevano chiamato la Federazione per chiedere se potevano astenersi dalla disputa della gara a seguito della presenza di un calciatore positivo al test e avevano, viceversa, ricevuto riscontro negativo con l’invito a procedere a disputare l’incontro, così come previsto dal protocollo per questa circostanza, limitandosi a non schierare in campo i due giocatori in questione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge parzialmente il ricorso e conferma la sanzione sportiva della perdita della gara 0 - 3. Tuttavia, atteso che la scelta delle due società di non disputare la gara è stata ispirata da motivi di particolare valore sociale, la Corte ritiene applicabile all’episodio l’art. 13 comma 1 lettera d) del C.G.S. e ritiene pertanto di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia) e del punto di penalizzazione. La tassa reclamo non è dovuta. Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza

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