C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/11/2020 – Delibera – Reclamo n. 20 CSAT 2020/2021 della Società SSDARL Gelsi (matr. 943028).
Reclamo n. 20 CSAT 2020/2021 della Società SSDARL Gelsi (matr. 943028).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da: avv. Andrea Urbani – Vice Presidente avv. Luca Codato – Componente (Relatore) avv. Giuseppe Primicerio - Componente nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente DECISIONE Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Gelsi avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.2020, gara di Prima Categoria del 18.10.2020 Gelsi – Calcio Casalserugo Maser riguardo i seguenti provvedimenti: - Squalifica per cinque gare effettive del calciatore Vallotto Alberto (Gelsi). Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: “perché dopo l’ammonizione offendeva e minacciava ripetutamente l’arbitro e lo attendeva all’uscita del terreno di gioco al momento dell’intervallo. Alla fine veniva calmato e allontanato dai compagni”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, constatato che il reclamo è stato depositato il 27 ottobre 2020 e quindi dopo sei giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.; visto l’art. 76 comma 3 C.G.S. secondo cui “il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.” P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe. Dispone l’addebito della tassa reclamo. Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.