C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 11/11/2020 – Delibera – La Società Cadidavid propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale avverso delibera della stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2020 relativa al reclamo n. 3 CSAT 2020/2021 presentato dalla Società S. Giovanni Lupatoto.

 

La Società Cadidavid propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale avverso delibera della stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2020 relativa al reclamo n. 3 CSAT 2020/2021 presentato dalla Società S. Giovanni Lupatoto.

Quest’ultima aveva proposto ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale contro la decisione del G.S. di cui al C.U. 25 del 23.9.2020; in essa il G.S. aveva dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla medesima Società avverso la regolarità della gara S. Giovanni Lupatoto – Cadidavid del 20.9.2020 (Campionato di Promozione) per la posizione irregolare del giocatore Zorzella Davide, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C.U. 64 del 19.2.2020. Il G.S. aveva rigettato il reclamo del S. Giovanni Lupatoto in quanto “al reclamo non è stata allegata la documentazione comprovante l’assunto, come è specifico onere della reclamante”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. 35 del 29.10.2020, annullava, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del C.G.S., la decisione di inammissibilità del G.S. e rinviava al medesimo per l’esame del merito. La Società Cadidavid propone quindi reclamo avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale sopraccitata, evidenziando che, nel suo reclamo al G.S., la Società S. Giovanni Lupatoto ”non ha allegato la documentazione comprovante l’assunto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rileva innanzitutto l’irritualità del reclamo proposto allo stesso Organo che in precedenza aveva pronunciato la decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera di dichiarare l’irricevibilità e, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società Cadidavid. Si addebita la tassa reclamo.

 

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