C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/10/2019 – Delibera – gara del 25/ 9/2019 SAN PIETRO ROSA – STELLA AZZURRA S.ANNA

gara del 25/ 9/2019 SAN PIETRO ROSA - STELLA AZZURRA S.ANNA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 02.10.2019, la società San Pietro Rosà ha regolarmente dato seguito al preannunciato avviso inoltrando formale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto in quanto vi ha preso parte, per la soc. Stella Azzurra S.Anna, il giocatore Orso Antonio che non aveva titolo per partecipare. La reclamante sostiene che sul giocatore pendeva squalifica per una giornata di cui al C.U. n. 33 del 10.10.2018, non scontata alla data della disputa della gara in oggetto in quanto la soc. di appartenenza della precedente stagione sportiva (Virtus Romano) non ha disputato nessuna gara del Trofeo Regione Veneto dopo la pubblicazione del comunicato, mentre per la stagione sportiva in corso il giocatore è stato tesserato unicamente dal 06.09.2019, ossia dopo la disputa delle prime due giornate di gara del Trofeo Veneto di 2' categoria. La Soc. Stella Azzurra S.Anna non ha fatto pervenire proprie memorie. Il G.S. ha effettuato opportuni accertamenti e rilevato che effettivamente la prima gara utile per scontare la giornata di squalifica pendente dalla precedente stagione sportiva, non essendo il giocatore vincolato per alcuna società nel periodo 01.07.2019 - 05.09.2019, era quella in oggetto di reclamo; PQM il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. San Pietro Rosa e per l'effetto non omologare il risultato come conseguito sul campo; - sanzionare la soc. Stella Azzurra S.Anna con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato SAN PIETRO ROSA - STELLA AZZURRA S.ANNA 3 - 0 nonchè con l'ammenda di euro 60,00; - inibire il dir. Acc. Sign. Eccheli Giancarlo (soc. San Pietro Rosa) fino al 21.10.2019; - squalificare per una ulteriore giornata di squalifica il giocatore ORSO ANTONIO (Soc. Stella Azzurra S.Anna). Non si procede all'addebito della tassa reclamo.

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