C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/10/2019 – Delibera – gara del 8/ 9/2019 CALCIO LIMANA – CISONESE MOB. CALLESELLA

gara del 8/ 9/2019 CALCIO LIMANA - CISONESE MOB. CALLESELLA

Facendo seguito al C.U. n. 27 del 02.10.2019 con cui la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rimetteva al presente ufficio la decisione relativa al reclamo inoltrato dalla soc. Cisonese Mob. Callesella in merito alla validità della gara in oggetto, con cui rilevava la presenza in campo del Giocatore Tormen Gianluca (soc. Calcio Limana) che non poteva prendere parte alla gara in quanto sullo stesso pendente squalifica a seguito espulsione sul campo comminata nella precedente stagione sportiva al giocatore che militava tra le fila della soc. Z.T.L.L. nella gara JULIA SAGITTARIA - Z.T.L.L. del 28.04.2019 ultima giornata di campionato disputata dalla soc. Z.T.L.L.; viste le difese sollevate dalla Soc. Calcio Limana con memoria inviata a mezzo pec in data 13.09.2019 e riproposte nella memoria inviata in data 03.10.2019 a seguito decisione della Corte, con cui ammette che il giocatore era stato espulso nella gara su indicata ma che la società non poteva avere conoscenza diretta della squalifica in quanto non indicata nè nel Comunicato Ufficiale n. 91 del 02.05.2019, nè nel riepilogo disciplinare allegato al R.A.; verificato che effettivamente il provvedimento di squalifica conseguente all'espulsione sul campo non trovava pubblicazione sul Comunicato Ufficiale successivo alla gara; verificato tuttavia che il provvedimento di espulsione veniva riportato nel riepilogo sottoscritto da entrambe le società, le quali ne erano conseguentemente a conoscenza; rilevato altresì che il provvedimento di espulsione è stato notificato direttamente al giocatore in campo a mezzo cartellino rosso e che pertanto anche il giocatore ne aveva conoscenza diretta; visto l'art. 137 c.2 nuovo c.g.s (che riproduce esattamente la previsione di cui all'art. 45 c.2 del c.g.s. vigente nella precedente stagione sportiva) che prevede l'automatismo della sanzione di squalifica per una gara conseguente all'espulsione comminata sul campo; ritenuto pertanto che il giocatore TORMEN GIANLUCA aveva conoscenza diretta dei provvedimenti assunti nei suoi confronti; visto altresì l'art. 6 c. 2 c.g.s.; il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla Soc. Cisonese Mob. Callesella e per l'effetto non omologare il risultato conseguito sul campo; - sanzionare la Soc. Limana con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato CALCIO LIMANA - CISONESE MOB. CALLESELLA 0 - 3, nonchè con l'ammenda di euro 60,00; - squalificare per una ulteriore gara il giocatore TORMEN GIANLUCA (soc. Limana); - inibire il dir. Acc. Signor BIANCHI DANIELE (soc. Limana) fino al 21.10.2019. Si addebita il contributo di accesso alla giustizia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it