C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 23/10/2019 – Delibera – gara del 5/10/2019 CASTION BL – MONTELLO

gara del 5/10/2019 CASTION BL - MONTELLO

A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 29 del 9.10.2019. La società Montello ha proposto reclamo tempestivo, preceduto da rituale preannuncio, avverso la regolarità della gara disputata il 5.10.2019 contro la società Castion. Lamenta che, nel corso delle operazioni di sostituzione di un calciatore Castion, operata dalla reclamata al 40º del IIº tempo, il calciatore sostituito non era uscito dal terreno di gioco, ivi intrattenendosi per circa cinque minuti, fintanto che i dirigenti della reclamante non hanno attirato l'attenzione dell'A. Poché il DdG rifiutava di eseguire annotazioni in proposito nel referto, il dirigente accompagnatore, Valente Gianmarco presentava riserva scritta, che l'A. allegava al referto. La decisione é stata differita agli effetti del contraddittorio. A seguito delle osservazioni depositate dalla reclamata, é stato disposto nuovo differimento della decisione per ottenere dall'A. supplemento di referto, comunicato alle parti interessate. Con l'integrazione il DdG riferiva dell'avvenuta sostituzione al40º del IIº tempo; che il calciatore sostituito si dirigeva verso il luogo più vicino alla linea perimetrale, opposta a quella delle panchine; che il sostituto entrava sul terreno di gioco dalla linea mediana del lato panchine; che, verificato il completamento delle operazioni, il gioco riprendeva con rimessa laterale dal lato opposto rispetto al punto cui il sostituito si era diretto e dallo stesso lato il gioco si svolgeva per il minuto successivo; che al 41º minuto i dirigenti di Montello gli segnalavano che la squadra antagonista aveva in campo 12 giocatori; che interrompeva il gioco e li contava prontamente, verificando la presenza sul terreno del numero regolamentare di 11 atleti Montello. Giova evidenziare, per quanto in appresso, che la reclamata Castion, con le osservazioni del 13.10.2019, si é espressa con toni poco consoni nei confronti dei dirigenti della reclamante, accusandoli di "aver dichiarato il falso nel tentativo di mutare il risultato della gara, contravvenendo a qualsiasi principio di fair play e di etica sportiva".Per contro, che la reclamante ha esposto un periodo di tempo di 5 minuti di presunta irregolare presenza del calciatore in eccesso, sicuramente enfatizzandolo agli effetti del reclamo, come si può arguire dal fatto che non é stata dedotta alcuna circostanza di coinvolgimento nella competizione, pur nel ragguardevole lasso di tempo indicato. Va qui ribadito il principio consolidato dell'efficacia privilegiata del referto arbitrale e del supplemento per i fatti caduti sotto la percezione del DdG. Rilevato, quindi, che l'A. ha precisato di aver atteso il compimento delle operazioni di sostituzione prima della ripresa del gioco; che il gioco si é svolto, dal momento della ripresa a quello della verifica presenze, dal lato opposto a quello di uscita del calciatore sostituito; che neppure la reclamante ha riferito di circostanze idonee su una ipotetica partecipazione da parte del sostituito e, quindi, a influire negativamente sul potenziale risultato della competizione,circostanza apprezzabile sotto il profilo dell'interesse ad agire che anche nel diritto sportivo deve trovare ingresso per evitare il prolferare di procedimenti a contenuto meramente formalistico. Considerato, altresì, che la diversa percezione degli eventi da parte della reclamante può trovare spiegazione nella distanza tra il luogo di uscita del sostituito (che rimaneva pur sempre in prossimità della linea di demarcazione del rettangolo di gioco), che tuttavia non giustifica l'esagerata indicazione della durata temporale della presunta irregolarità; che é, perciò, rilevante soltanto il fatto percepito dall'A. nel mo mento in cui ha svolto la sollecitata verifica e giudicata la situazione regolare; tanto premesso il G. S. delibera di respingere il reclamo con convalida del risultato conseguito sul campo (Castion - Montello 2 a 0) e definitivo incameramento della tassa di reclamo. Manda alla segreteria di trasmettere in copia al Procuratore Federale territorialmente competente i motivi di reclamo 9.10.2019 di Montello e le osservazione di Castion 13.10.2019 per ogni opportuna valutazione.

 

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