C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 22/01/2020 – Delibera – gara del 12/ 1/2020 GIORGIONE CALCIO 2000 – SAN MARTINO SPEME
gara del 12/ 1/2020 GIORGIONE CALCIO 2000 - SAN MARTINO SPEME
Facendo seguito alla riserva di cui al C.U. n. 54 del 15.01.2020, verificato che il preannuncio di reclamo avverso la decisione dell'Arbitro di non dare avvio alla gara in calendario per il 12.01.2020 tra le società Giorgione Calcio 2000 e San Martino Speme è stato trasmesso in violazione delle prescrizioni impartite dal CRV con C.U. N. 33 del 23.10.2019 dettate a garanzia dell'indipendenza del G.S. P.Q.M. il G.S. delibera di dichiarare irricevibile il reclamo, con acquisizione della tassa a carico della soc. Reclamante Giorgione Calcio 2000. Appurato dal R.A. che la gara non ha avuto inizio in quanto l'Arbitro, all'inizio della gara, a seguito riserva scritta presentata dalla soc. San Martino Speme, l'Arbitro chiedeva alla soc. ospitante idoneo strumento per la misurazione delle porte; che la Società Giorgione Calcio 2000 forniva un metro rigido non idoneo alla rilevazione e che l'Arbitro sopperiva alla mancanza con un metro flessibile fornito dalla ospitata; che dalla misurazione risultava che l'altezza delle porte risultava non conforme al regolamento; che l'Arbitro concedeva i tempi regolamentari per il ripristino dell'altezza delle porte; che alle 11.10, decorso un intero tempo regolamentare, l'Arbitro, alla presenza dei due capitani ripeteva le operazioni di misurazione e che ancora l'altezza delle porte ancora non era conforme a regolamento e per di più l'Arbitro riscontrava che il terreno di gioco presentava, a seguito dell'intervento operato, degli affossamenti sulla linea di porta insidiosi per i giocatori; pertanto l'Arbitro disponeva che la gara non poteva avere inizio per mancanza dei requisiti del terreno di gioco; visto gli art. 59 e 60 NOIF, la regola n. 1 del gioco del calcio e l'art. CGS; il G.S. delibera di - sanzionare la soc. Giorgione Calcio 2000 con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato GIORGIONE CALCIO 2000 - SAN MARTINO SPEME 0 - 3; - infliggere alla soc. Giorgine Calcio 2000 l'ammenda di euro 50,00 per non aver messo a disposizione dell'Arbitro la strumentazione utile per la misurazione delle porte.