C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 05/05/2021 – Delibera – Gara del 20/ 9/2020 GRANZETTE – ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC

 

Gara del 20/ 9/2020 GRANZETTE - ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC

La Corte d'Appello territoriale ha annullato, con provvedimento 27.10.2020 (C.U. n. 35), la decisione del GS, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto da USD Arre Bagnoli Candiana contro la regolarità della gara, disputata il 20.9.2020 contro ASD.PM Granzette, per la posizione irregolare del giocatore Romanini Stefano, penalizzato di una giornata di squalifica, risultante dal C.U. n. 64 del 19.2.2019, mai scontata. Il GS aveva fatto applicazione dell'art.67 c. 3 CGS, che onera il reclamante di produrre le prove, fondamento del ricorso, dichiarando il reclamo inammissibile. La Corte d'Appello, col provvedimento richiamato, enunciati i principi regolatori del processo anche sportivo, quali quello collaborativo, dell'irrilevanza dei vizi formali, della non contestazione, ha ritenuto che l'onere possa ritenersi assolto quando la reclamante abbia indicato con precisione gli estremi del C.U. contenente formalmente i fatti allegati. In tale ipotesi il principio di non contestazione, in assenza di espressa negazione dell'assunto da parte della reclamata, tempestivamente messa in grado di contraddire, consentirebbe di ritenere il fatto provato. Il GS non condivide il principio espresso dalla Corte d'Appello sull'efficacia della non contestazione, essendo applicabile soltanto nell'ipotesi in cui la parte reclamata prenda posizione all'interno del procedimento, in forza dell'altro principio universalmente riconosciuto che chi tace nulla afferma e nulla nega. Principio pacifico anche nel processo civile nei confronti della parte rimasta contumace. Neppure ritiene in questo senso accoglibili le argomentazioni della Corte in merito al principio di collaborazione, che vede in prima istanza quella della parte che adisce la giustizia con il giudice, liberandolo dall'onere di ricercare i documenti per verificare la corrispondenza dell'allegazione con la documentazione ufficiale. Neppure può considerarsi vizio formale l'inottemperanza di un obbligo legittimamente imposto, quale quello contenuto nell'art. 67 comma 3 CGS.

Infine é l'interesse alla rapida definizione dei procedimenti che dovrebbe onerare la parte, che agisce per ottenere un risultato diverso - per restare nel caso di specie - da quello ottenuto sul campo. Tanto ciò premesso, considerato che il campionato é stato annullato per effetto della pandemia, la reclamante non ha interesse concreto tutelabile ad ottenere il provvedimento richiesto. P.Q.M. il GS delibera non luogo a provvedere. Dispone l'accredito della tassa di reclamo, ove già addebitata.

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