C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 12/08/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 664 Stagione Sportiva 2019/20 Nei confronti :

Deferimento della Procura Federale - Procedimento n. 664 Stagione Sportiva 2019/20 Nei confronti : del Sig. FENT Gabriele Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. COSSALTER Orlando Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. FENT Antonio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. TOGNON Sergio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. ZANCANARO Sandro Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. RRAKLLI Ermal calciatore tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris della Società U.S. Juventina Ed. Polaris Il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 21/7/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : 1)il Sig. FENT Gabriele – Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris “per avere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4.comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale, nonché art. 39 e 43 delle NOIF per aver consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che il calciatore Rraklli Ermal venisse impiegato in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserato, nelle gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento)”. 2)i Signori : COSSALTER Orlando, FENT Antonio, TOGNON Sergio e ZANCANARO Sandro - Dirigenti Accompagnatori U.S. Juventina Ed. Polaris “per avere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4,comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’ artt.43,commi 1 e 6, nonché art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF per aver sottoscritto, in qualità di accompagnatori ufficiali, con contestuale attestazione di regolare tesseramento del calciatore Rraklli Ermal impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato in occasione di gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento)”. 3) il calciatore Rraklli Ermal, ora tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris “per aver preso parte in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserato, alle gare del Campionato Provinciale Juniores (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento) disputate dalla Soc. Juventina Ed. Polaris, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF in materia di tutela medico sportiva”. 4) la Società U.S. Juventina Ed. Polaris “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai summenzionati soggetti (vedi punti 1,2 e 3 dell’ atto di deferimento”. All’esito dell’udienza dell’11/8/2020,il Tribunale composto da : Avv. Stefano CAPO (Presidente f.f.) Avv. Gianni SOLINAS (Componente) Avv. Luca CODATO (Componente relatore) dichiara inammissibile l’atto di deferimento della Procura Federale del 21 luglio 2020 per violazione dell’art. 125, 2° comma del C.G.S. Il dispositivo viene pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale ai sensi dell’art. 53, comma 4 del C.G.S. La decisione verrà pubblicata nel termine previsto dall’art. 82.comma 4 del C.G.S.

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