C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 21/08/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 664 Stagione Sportiva 2019/2020 Nei confronti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 664 Stagione Sportiva 2019/2020 Nei confronti : del Sig. FENT Gabriele Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. COSSALTER Orlando Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. FENT Antonio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. TOGNON Sergio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. ZANCANARO Sandro Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris del Sig. RRAKLLI Ermal calciatore tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris della Società U.S. Juventina Ed. Polaris Il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 21 luglio 2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : 1)il sig. FENT Gabriele – Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris “per avere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4.comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale, nonché art. 39 e 43 delle NOIF per aver consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che il calciatore Rraklli Ermal venisse impiegato in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserato, nelle gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento)”. 2)i sig.ri: COSSALTER Orlando, FENT Antonio, TOGNON Sergio e ZANCANARO Sandro – Dirigenti Accompagnatori U.S. Juventina Ed. Polaris “per avere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4,comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’ artt.43,commi 1 e 6, nonché art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF per aver sottoscritto, in qualità di accompagnatori ufficiali, con contestuale attestazione di regolare tesseramento del calciatore Rraklli Ermal impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato in occasione di gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento)”.

3) il calciatore Rraklli Ermal, ora tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris “per aver preso parte in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserato, alle gare del Campionato Provinciale Juniores (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento) disputate dalla Soc. Juventina Ed. Polaris, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 39 e 43,commi 1 e 6 delle NOIF in materia di tutela medico sportiva”. 4) la Società U.S. Juventina Ed. Polaris “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai summenzionati soggetti (vedi punti 1,2 e 3 dell’ atto di deferimento”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11 agosto 2020. AI dibattimento dell’11 agosto 2020 sono risultati presenti : il sig. FENT Gabriele Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris il sig. COSSALTER Orlando Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris il sig. FENT Antonio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris il sig. TOGNON Sergio Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris il sig. ZANCANARO Sandro Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris il sig. RRAKLLI Ermal calciatore tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris la Società U.S. Juventina Ed. Polaris tutti rappresentati dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna. La Procura Federale della F.I.G.C. viene rappresenta Dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento. Il Rappresentante della Procura dopo aver illustrato le ragioni del deferimento nei confronti dei soggetti deferiti ha proposto sanzioni disciplinari nella seguente misura a carico rispettivamente : Sig. FENT Gabriele 90 giorni di inibizione Sig. COSSALTER Orlando assoluzione Sig. FENT Antonio 45 giorni di inibizione Sig. TOGNON Sergio 45 giorni di inibizione Sig. ZANCANARO Sandro 60 giorni di inibizione Sig. RRAKLLI Ermal 2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato 2020/2021 di competenza U.S. Juventina Ed. Polaris Euro 600,00 di ammenda Le parti sopra indicate, tutte rappresentate dall'avv. Mattia Grassani, insistono per il rigetto del deferimento e, in subordine, per l'applicazione di una sanzione meramente simbolica per le ragioni già espresse in memoria difensiva 7 agosto 2020 mentre la Procura invoca l'applicazione delle misure sanzionatorie ut supra. Il Tribunale Federale Territoriale Osserva La vicenda che qui ci occupa trae origine dall'impiego in posizione pretesamente irregolare da parte della società U.S. Juventina Ed Polaris nel Campionato 2019/2020 di categoria Juniores Provinciali di Belluno del calciatore Ermal Rraklli durante la stagione 2019/2020 per n. 5 partire (o spezzoni di partite) dal 28 settembre al 2 novembre 2019.

Nel caso di specie assume la Procura Federale che tale tesserato, cittadino extracomunitario, per la stagione 2019/2020 non sarebbe risultato sottoposto a vincolo pluriennale di tesseramento in violazione dell'art. 80 quater delle N.O.I.F. Avendo in base a questa prospettazione fornito la propria prestazione sportiva sine titulo, scaturendone il procedimento disciplinare qui discusso. Ne discenderebbe la consueta responsabilità diretta e oggettiva della società U.S. Juventina Ed Polaris e degli esponenti della medesima società Feltrese. Preliminarmente e in via di eccezione di rito di natura dirimente, le parti deferite sollevano l'esiziale vizio relativo al mancato rispetto da parte dell'Organo Requirente del disposto di cui all'art. 125, secondo Comma del C.G.S. -recentemente novellato- che così recita: “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma secondo. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Seguitano i deferiti rimarcando che, una volta ricevuto avviso di Conclusione delle indagini in data 5 marzo 2020 e assegnato il termine per eventuali osservazioni e richiesta di essere sentiti, veniva elevato l'atto di deferimento da parte della Procura Federale che tentava la notifica dell'atto di incolpazione relativo in data 5 giugno 2020, senza tener in debito conto l'intervenuta nomina con elezione di domicilio che i deferiti sottoscrivevano all'avv. Grassani e che veniva inoltrato alla medesima Procura in sede di indagini. Secondo l'oggettivo e non opinabile computo dei termini processuali, tenuto conto della ben nota sospensione causa Covid dal 9.3.2020 al 17.5.2020, il termine ultimo per l'inoltro del deferimento agli incolpati risulta essere il 28.6.2020. Ciò detto, Questo Tribunale rilevava all'udienza del 21.7.2020 la nullità della notifica del deferimento, valutando come perfettamente valida ed efficace l'elezione di domicilio effettuata dal deferiti all'avv. Mattia Grassani di Bologna e comunicata ritualmente alla Procura, dichiarando l'improcedibilità del deferimento n. 664/2020 e rinviando all'udienza dell'11.8.2020 concedendo termine per rinnovare la notifica (che l'Organo inquirente effettuava lo stesso 21.7.2020) al domicilio eletto così individuato. Codesto Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile il deferimento che qui ci occupa, per l'effetto annullando l'atto di incolpazione relativo e tutti gli atti dipendenti e connessi al predetto deferimento. Ritiene infatti Questo Collegio che il termine di cui all'art. 125, secondo comma, C.G.S., pacificamente perentorio, sia stato individuato dal Legislatore Sportivo ai fini dell'adeguato contemperamento dei diritti e degli oneri di tutte le parti del procedimento, consentendo ad esempio all'accusa di compulsare l'elevazione dell'atto del deferimento o l'archiviazione dopo acconcia valutazione e alla difesa di coloro che sono interessati da un procedimento disciplinare di conoscere in tempi certi il proprio destino anche in previsione del futuro e lecito impiego degli stessi quali atleti e/o dirigenti. La predetta ratio dell'Istituto è stata di recente confermata dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 73 comunicata con C.U. 73/CFA del 17.6.2020 nella quale la Corte Sportiva Romana, prendendo le mosse da un caso analogo a quello di specie affermava come non sia sufficiente, nell'ottica del rispetto del termine di cui all'art. 125, secondo comma C.G.S., che l'atto di deferimento sia semplicemente adottato (cosa che in effetti la Procura ha fatto) nei trenta giorni dalla conclusione delle indagini e dal successivo termine di cui all'art. 123, secondo comma, C.G.S. ma sia anche comunicato agli interessati (sempre ovviamente tenendo conto del ben noti principio della scissione dei termini di notifica come enucleata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 447/2002). L'esigenza di garanzia difensiva, oltreché il principio di ragionevole durata del processo sportivo enucleata dall'art. 44, secondo comma, C.G.S. impongono infatti che vengano osservati tempi e modalità di notificazione indicati nel Codice novellato, ricalcando gli stessi principi, pur se meno formalistici, del processo ordinario, come ad esempio le nullità di cui all'art. 161 Cpp, quarto comma, ove si statuisce che la notifica effettuata senza il rispetto del domicilio eletto, determina la nullità assoluta dell'adempimento, ritenendola sostanzialmente assente, non potendola ritenere come effettuata nemmeno sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso. Nella fattispecie in esame l'atto (rectius: gli atti) di elezione di domicilio versato in giudizio dai deferiti individuava il luogo dove ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento in esame presso lo Studio dell'avv. Mattia Grassani di Bologna, Via De' Marchi 4/2 e non presso la società U.S. Juventina Ed Polaris dove invece ha operato l'invio la Procura.

E priva di giuridico pregio risulta l'eccezione dell'Organo Inquirente circa la mancata autentica della nomina in atti da parte del legale degli (in quel momento) indagati, che, anche diversamente opinando, non inficerebbe ad ogni buon conto la validità dell'elezione di domicilio colà presente, come già statuito da Questo Tribunale con decisione presa in udienza lo scorso 21 luglio 2020. E nemmeno è possibile valorizzare una qualche conoscibilità dell'atto viziato per il solo fatto che la comunicazione relativa sia giunta presso la sede della società U.S. Juventina Ed Polaris, anziché presso lo studio del legale che aveva assunto le difese dei signori FENT Gabriele, COSSALTER Orlando, FENT Antonio, TOGNON Sergio, ZANCANARO Sandro e RRAKLLI Ermal. Peraltro la difesa appena citata, fermo quanto già argomentato sul punto, all'udienza dell'11.8.2020 ha prodotto per mero scrupolo defensionale nuove procure/nomine/mandati autenticati da ritenersi perfettamente efficaci e attributivi di pieni poteri al difensore presente in udienza. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, dichiara inammissibile il deferimento della Procura Federale del 21.7.2020 per violazione dell'art. 125, secondo comma, C.G.S.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it