C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 02/09/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 574 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti:
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 574 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti: 1. IL Sig. PICCOLO DIEGO, Presidente ASD CALCIO CONTEA 2. il Sig. BERLATO MAURO, Responsabile del settore giovanile ASD CALCIO CONTEA 3. il Sig. CELATO GIANFRANCO , Segretario ASD CALCIO CONTEA 4. la Sig.ra PIOVESAN AURORA, Segretaria del settore giovanile ASD CALCIO CONTEA 5. il Sig. BERGAMIN GIANFRANCO, Presidente ASD COGITANA CALCIO 6. il Sig. GIRARDI DAVIDE, Presidente ASD CASACORBA 7. il Sig. RACERRO PIELUIGI, Presidente USD SAN GOTTARDO SALVAROSA 8. il Sig. SARTOR FERRUCCIO Presidente SAN GAETANO CALCIO ASD 9. il Sig. BOLDRIN DANILO, Presidente GS PADERNELLO 10. il Sig. TOFFOLETTO CLAUDIO, già Presidente ASD GIAVERA CALCIO 11. il Sig. SIMIONI ROBERTO, Presidente ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO 12. il Sig. BASSETTO CORRADO, Presidente U.S. POSTIOMA 13. il Sig. STEFANEL CESARE, Presidente A.S.D. CALCIO PEDEROBBA; 14. la Società ASD CALCIO CONTEA15. la Società ASD COGITANA CALCIO 16. la Società ASD CASACORBA 17. la Società USD SAN GOTTARDO SALVAROSA 18. la Società SAN GAETANO CALCIO ASD 19. la Società GS PADERNELLO 20. la Società ASD GIAVERA CALCIO 21.la Società ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO; 22. la Società U.S. POSTIOMA; 23. la Società A.S.D. CALCIO PEDEROBBA; Il Procuratore Federale Interregionale con atto datato 15/6/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che seguono : 1. il Sig. PICCOLO DIEGO, Presidente e legale rappresentante della Società ASD CALCIO CONTEA “per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali); 14, comma 1,lett. b) e lett. o) del C.G.S. F.I.G.C.(circostanze aggravanti) in relazione all'art. 25 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (I tornei giovanili tornei sono assoggettati all'approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti ) nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 20192020. Ciò per aver organizzato, in qualità di Presidente della Società ASD CALCIO CONTEA, in concorso con i Dirigenti della stessa Società BERLATO MAURO e CELATO GIANFRANCO, nel periodo settembre-novembre 2019 tornei calcistici non autorizzati dalla competente Delegazione Provinciale di Treviso riservato alle categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, anche con la partecipazione di società appartenenti ad altra Delegazione, camuffandoli sotto forma di raggruppamenti, mettendo in atto un modus operandi illecito consistente nel manipolare le distinte di gara da inviare in Federazione, contenenti dati contraffatti nelle date, nelle firme e negli organici ed in alcuni casi anche comunicando gare disputate che nella realtà non si sono mai giocate. Particolare rilievo assume la circostanza che, per tutte le gare giocate nelle varie categorie, centinaia di minori appartenenti alle quattordici società coinvolte nel procedimento, oltre alla stessa Società Contea, erano privi della prevista copertura assicurativa, in considerazione della succitata mancata autorizzazione da parte della Delegazione Provinciale della LNDFIGC di Treviso. Alle Società colposamente coinvolte è stata chiesta un quota di partecipazione non dovuta consistente mediamente in Euro 180,00 (centoottanta,00),in parte versate, causando un danno patrimoniale alle stesse. “ 2. il Sig. BERLATO MAURO, responsabile settore giovanile della Società ASD CALCIO CONTEA “Per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali); 14, comma 1,lett. b) e lett. o) del C.G.S. F.I.G.C.(circostanze aggravanti) in relazione all'art. 25 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (I tornei giovanili. I tornei sono assoggettati all'approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti ) nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020. Ciò per aver organizzato, in qualità di responsabile del settore giovanile della Società ASD CALCIO CONTEA, in concorso con il Presidente e il Segretario della stessa Società Sigg. PICCOLO DIEGO e CELATO GIANFRANCO, nel periodo settembre-novembre 2019 tornei calcistici non autorizzati dalla competente Delegazione Provinciale di Treviso riservato alle categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, anche con la partecipazione di società appartenenti ad altra Delegazione, camuffandoli sotto forma di raggruppamenti, mettendo in atto un modus operandi illecito consistente nel manipolare le distinte di gara da inviare in Federazione, contenenti dati contraffatti nelle date, nelle firme e negli organici ed in alcuni casi anche comunicando gare disputate che nella realtà non si sono mai giocate. Particolare rilievo assume la circostanza che, per tutte le gare giocate nelle varie categorie, centinaia di minori appartenenti alle quattordici società coinvolte nel procedimento, oltre alla stessa Società Contea, erano privi della prevista copertura assicurativa in considerazione della succitata mancata autorizzazione da parte della Delegazione Provinciale della LND-FIGC di Treviso.Alle Società colposamente coinvolte è stata chiesta un quota di partecipazione non dovuta consistente mediamente in Euro 180,00 (centoottanta,00),in parte versate, causando un danno patrimoniale alle stesse. 3. il Sig. CELATO GIANFRANCO, Segretario della Società ASD CALCIO CONTEA “Per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali); 14, comma 1,lett. b) e lett. o) del C.G.S. F.I.G.C.(circostanze aggravanti) in relazione all'art. 25 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (I tornei giovanili. I tornei sono assoggettati all'approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti) nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020. Ciò per aver organizzato, in qualità di Segretario della Società ASD CALCIO CONTEA, in concorso con il Presidente e il responsabile del settore giovanile della stessa Società Sigg. PICCOLO DIEGO e BERLATO MAURO, nel periodo settembrenovembre 2019 tornei calcistici non autorizzati dalla competente Delegazione Provinciale di Treviso riservato alle categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, anche con la partecipazione di società appartenenti ad altra Delegazione, camuffandoli sotto forma di raggruppamenti, mettendo in atto un modus operandi illecito consistente nel manipolare le distinte di gara da inviare in Federazione contenenti dati contraffatti nelle date, nelle firme e negli organici ed in alcuni casi anche comunicando gare disputate che nella realtà non si sono mai giocate. Particolare rilievo assume la circostanza che, per tutte le gare giocate nelle varie categorie, centinaia di minori appartenenti alle Quattordici società coinvolte nel procedimento, oltre alla stessa Società Contea, erano privi della prevista copertura assicurativa in considerazione della succitata mancata autorizzazione da parte della Delegazione Provinciale della LND-FIGC di Treviso.Alle Società colposamente coinvolte è stata chiesta un quota di partecipazione non dovuta consistente mediamente in Euro 180,00 (centoottanta,00),in parte versate, causando un danno patrimoniale alle stesse.” 4. la Sig.ra PIOVESAN AURORA, Segretaria del settore giovanile della Società ASD CALCIO CONTEA “Per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali– principi della lealtà, della correttezza e della probità) per aver colposamente modificato le distinte delle gare su espressa indicazione dei Sigg. Piccolo Diego e Berlato Mauro, rispettivamente Presidente e responsabile del settore giovanile della Società ASD CALCIO CONTEA, per la quale la Piovesan è tesserata.”
5. il Sig. BERGAMIN GIANFRANCO, Presidente della Società ASD Cogitana Calcio 6. il Sig. GIRARDI DAVIDE, Presidente della Società ASD Casacorba 7. il Sig. RACERRO PIERLUIGI, Presidente della Società USD San Gottardo Salvarosa 8. il Sig. SARTOR FERRUCCIO, Presidente della Società San Gaetano Calcio ASD 9. il Sig. BOLDRIN DANILO, Presidente della Società GS Padernello 10. il Sig. TOFFOLETTO CLAUDIO, già Presidente della Società ASD Giavera Calcio 11. il Sig. SIMIONI ROBERTO, Presidente della Società ASD Treville S. Andrea Calcio 12. il Sig. BASSETTO CORRADO, Presidente della Società U.S Postioma 13. il Sig. STEFANEL CESARE, Presidente della Società ASD Calcio Pederobba Tutti “Per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. (obbligatorietà delle disposizioni generali– principi della lealtà, della correttezza e della probità) in relazione all'art. 25 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (I tornei giovanili– I tornei sono assoggettati all'approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti ) nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 20192020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA”. 14. la Società CALCIO CONTEA ASD - matricola 918.780 “Per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente Sig. PICCOLO Diego e dei Dirigenti della Società al momento della commissione del fatto Sigg. BERLATO Mauro, CELATO Gianfranco e PIOVESAN Aurora”. 15. la Società ASD COGITANA CALCIO 16. la Società ASD CASACORBA 17. la Società USD SAN GOTTARDO SALVAROSA 18. la Società SAN GAETANO CALCIO ASD 19. la Società GS PADERNELLO 20. la Società ASD GIAVERA CALCIO 21. la Società ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO 22. la Società US POSTIOMA 23. la Società ASD CALCIO PEDEROBBA Tutte “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 , del C.G.S. dell’operato del proprio Presidente”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della fissazione dell’udienza del 1° Settembre 2020 : Al dibattimento dell’1/9/2020 Sono risultati presenti : 1. IL Sig. PICCOLO DIEGO, Presidente ASD CALCIO CONTEA 2. il Sig. BERLATO MAURO, Responsabile sett.giov. ASD CALCIO CONTEA 3. il Sig. CELATO GIANFRANCO, Segret. ASD CALCIO CONTEA 4. la Sig.ra PIOVESAN AURORA, Segret. settore giovanile ASD CALCIO CONTEA tutti rappresentati dall’Avv. Benedetto PINTO del Foro di Treviso, come da documenti depositati in atti. 6. il Sig. GIRARDI Davide, Presidente ASD CASACORBA rappresentato dall’Avv. Marco RONCATO del Foro di Treviso, come da documento depositato in atti. 9. il Sig. BOLDRIN DANILO, Presidente GS PADERNELLO 10. il Sig. TOFFOLETTO CLAUDIO, Presidente ASD GIAVERA CALCIO all’epoca dei fatti 11. il Sig. SIMIONI ROBERTO, Presidente ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO 12. il Sig. BASSETTO CORRADO, Presidente U.S. POSTIOMA 13. il Sig. STEFANEL CESARE, Presidente A.S.D. CALCIO PEDEROBBA 14. l’ ASD Calcio CONTEA, rappresentata dall’Avv. Benedetto PINTO del Foro di Treviso, come da documento in atti. 16. la Società ASD CASACORBA, rappresentata dall’Avv. Marco RONCATO del Foro di Treviso come da documento in atti. 19. la Società GS PADERNELLO, rappresentata dal Sig. Boldrin Danilo (Presidente) 20. la Società ASD GIAVERA CALCIO, rappresentata dal Sig. Franceschini Valerio (Presidente) 21.la Società ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO, rappresentata dal Sig. Simioni Roberto (Presidente) 22. la Società U.S. POSTIOMA. rappresentata dal Sig. Bassetto Corrado (Presidente) 23. la Società A.S.D. CALCIO PEDEROBBA, rappresentata dal Sig. Stefanel Cesare (Presidente) Non si sono presentati ed hanno inviato memoria difensiva chiedendo l’applicazione dell’art. 127 i seguenti soggetti deferiti : 7. il Sig. RACERRO PIELUIGI, Presidente USD SAN GOTTARDO SALVAROSA 8. il Sig. SARTOR FERRUCCIO, Presidente SAN GAETANO CALCIO ASD 17. la Società USD SAN GOTTARDO SALVAROSA 18. la Società SAN GAETANO CALCIO ASD Non si sono presentati, pur ritualmente convocati e non hanno comunicato giustificazioni relative all’assenza i seguenti soggetti deferiti : 5. il Sig. BERGAMIN GIANFRANCO, Presidente ASD COGITANA CALCIO 15. la Società ASD COGITANA CALCIO, rappresentata dal Sig. Bergamin Gianfranco (Presidente) La Procura Federale é stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento. Il Presidente del Tribunale Territoriale ha dato lettura dell’atto di deferimento e ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. I seguenti soggetti deferiti e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire dell’ applicazione dell’art. 127 C.G.S. Il Rappresentante della Procura ha proposto una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura : 1. il Sig. PICCOLO DIEGO, Presidente ASD CALCIO CONTEA: mesi 20 di inibizione in luogo di mesi 24 2. il Sig. BERLATO MAURO, Responsab. Sett. Giov. ASD CALCIO CONTEA: mesi 20 di inibizione in luogo di mesi 24 3. il Sig. CELATO GIANFRANCO, Segret. ASD CALCIO CONTEA: mesi 16 di inibizione in luogo di mesi 24 4. la Sig.ra PIOVESAN AURORA, SegretSe4tt.Giov. ASD CALCIO CONTEA: giorni 90 di inibizione in luogo di giorni 135 6. il Sig. GIRARDI DAVIDE, Presidente ASD CASACORBA: giorni 60 di inibizione n luogo di giorni 90 7. il Sig. RACERRO PIELUIGI, Presidente USD SAN GOTTARDO SALVAROSA: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 8. il Sig. SARTOR FERRUCCIO Presidente SAN GAETANO CALCIO ASD: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 9. il Sig. BOLDRIN DANILO, Presidente GS PADERNELLO: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 10. il Sig. TOFFOLETTO CLAUDIO, Presidente ASD GIAVERA CALCIO: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 11. il Sig. SIMIONI ROBERTO, Presidente ASD TREVILLE S. ANDREA C.: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 12. il Sig. BASSETTO CORRADO, Presidente U.S. POSTIOMA: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 13. il Sig. STEFANEL CESARE, Presidente A.S.D. CALCIO PEDEROBBA: giorni 60 di inibizione in luogo di giorni 90 14. la Società ASD CALCIO CONTEA: ammenda di € 1.350,00 in luogo di €2.000,00 16. la Società ASD CASACORBA: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 17. la Società USD SAN GOTTARDO SALVAROSA: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 18. la Società SAN GAETANO CALCIO ASD: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 19. la Società GS PADERNELLO: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 20. la Società ASD GIAVERA CALCIO: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 21. la Società ASD TREVILLE S. ANDREA CALCIO: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 22. la Società U.S. POSTIOMA: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 23. la Società A.S.D. CALCIO PEDEROBBA: ammenda di € 335,00 in luogo di € 500,00 Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S., preso atto degli accordi sottoposti e intervenuti tra la Procura Federale e le Società che hanno richiesto l’applicazione del predetto art. 126,comma 1 C.G.S. P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Il Tribunale Territoriale ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti 5. del Sig. BERGAMIN Gianfranco (Presidente Cogitana) e 15. della Società Cogitana che non si sono presentati all’udienza odierna. Il Rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni che hanno determinato il deferimento a carico delle parti sopra indicate e propone le seguenti sanzioni a carico delle stesse nella misura di : 5.inibizione di 90 giorni al Sig. BERGAMIN Gianfranco 15. ammenda di 500,00 € alla Società A.S.D. COGITANA Calcio Il Tribunale Federale Territoriale, per quanto riguarda la posizione dei seguenti soggetti deferiti : Sig. BERGAMIN Gianfranco (Presidente Cogitana) e della Società ASD Cogitana Calcio - visti gli atti di accusa, - sentito il rappresentante della Procura, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento siano pacifici e documentalmente provati - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. e ritenute congrue le stesse rispetto agli addebiti a carico dei soggetti deferiti delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico di : inibizione di 90 giorni al Sig. Bergamin Gianfranco ammenda di 500,00 € alla Società Cogitana.