C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 15/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 279 19/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 279 19/20 Nei confronti : del Sig. MARINO Federico, giocatore già tesserato A.S.D. Futsal Postioma della Società A.S.D. Futsal Postioma Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 27/2/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : Sig. MARINO Federico Gaston Alves - calciatore già tesserato ASD Futsal Postioma “per rispondere della violazione dell’art, 4, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 6 delle NOIF, per aver reso dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società ASD Futsal Postioma, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società ASD Futsal Postioma, come descritto nella pare motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura Federale”. la Società A.S.D. Futsal Postioma “per ex art. 6,comma 2 del vifgente C.G.S. per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al Sig. MARINO Federico Gaston Alves”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14.7.2020. AI dibattimento del 14.7.2020 risultano presenti : il Sig. MARINO Federico, giocatore già tesserato A.S.D. Futsal Postioma, rappresentato per delega dal Sig. Morao Gian Luca, come da documento depositato in atti. la Società A.S.D. Futsal Postioma rappresentata dal proprio Presidente Morao Gian Luca. La Procura Federale della F.I.G.C. rappresentata Dal Dott. Salvatore GALEOTA. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Galeota della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : - a carico del Sig. MARINO Federico Gaston Alves, attualmente non tesserato : - n. 3 giornate di squalifica in luogo di 4. da scontare a decorrere dal suo valido futuro tesseramento a favore di Società federate. - a carico della Società ASD Futsal Postioma : ammenda di € 330,00 in luogo di € 500,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.