C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/10/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale procedimento n. 932 St. 2019/2020 prot. 1569/932pfi19-20/MDL/rn nei confronti dei seguenti soggetti:
Deferimento della Procura Federale procedimento n. 932 St. 2019/2020 prot. 1569/932pfi19-20/MDL/rn nei confronti dei seguenti soggetti: sig. Mauro PIVATO tesserato in qualità di Presidente dell’A.S.D. Union R.S.V. sig. Matteo CARRARO tesserato in qualità di Dirigente accompagnatore per la Società A.S.D. Union R.S.V. Società A.S.D. Union R.S.V. (matr. FIGC 945233) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29 luglio 2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i seguenti soggetti: 1. il Sig. MATTEO CARRARO, dirigente accompagnatore con delega alla firma della società A.S.D. UNION R.S.V. per la stagione sportiva 2019-2020, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente articolo art. 4, comma 1, in relazione all’art. 43 delle N.O.I.F. per aver in data 2/9/2019, in occasione del tesseramento con la Società A.S.D. UNION R.S.V. dell’atleta minorenne Rathor Sukhraj, proceduto al medesimo nonostante la mancata acquisizione da parte dell’atleta e dei suoi genitori del prescritto certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica e nonostante la piena consapevolezza, avuta per effetto dell’espressa dichiarazione dei genitori dell’atleta, che tale certificato, per quanto richiesto alle competenti autorità sanitarie, non era stato rilasciato poiché si erano resi necessari ulteriori accertamenti clinici, come descritto nella parte motiva; 2. il sig. MAURO PIVATO, presidente con delega alla firma della società A.S.D. UNION R.S.V. per la stagione sportiva 2019- 2020, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente articolo art. 4, comma 1, in relazione all’art. 43 delle N.O.I.F. per esser venuto meno ai doverosi obblighi di vigilanza nei confronti del sig. Matteo Carraro, al quale risultava aver delegato (come espressamente dichiarato da quest’ultimo nell’audizione del 24/1/2020) le mansioni e i doveri inerenti al tesseramento degli atleti della società A.S.D. UNION R.S.V.; con ciò indirettamente avallando il negligente comportamento di quest’ultimo, il quale in data 2/9/2019, in occasione del tesseramento con la Società A.S.D. UNION R.S.V. dell’atleta minorenne Rathor Sukhraj, aveva proceduto al medesimo nonostante la mancata acquisizione da parte dell’atleta e dei suoi genitori del prescritto certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica e nonostante la piena consapevolezza, avuta per effetto dell’espressa dichiarazione dei genitori dell’atleta, che tale certificato, per quanto richiesto alle competenti autorità sanitarie, non era stato rilasciato poiché si erano resi necessari ulteriori accertamenti clinici, come descritto nella parte motiva; 3. la Società A.S.D. UNION R.S.V., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S., per le condotte attive e omissive tenute nell’interesse della medesima dai soggetti sopra menzionati, come descritto nella parte motiva; Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. Matteo Carraro. Il Presidente Mauro Pivato risulta assente; lo rappresenta il sig. Carraro che rappresenta anche la Società, giusta delega; per la Procura Federale, il dott. Salvatore Sciuto. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza in data 13 ottobre 2020, dà lettura dell’atto di deferimento e chiede alle parti presenti se vi sia la disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS. I soggetti deferiti e la Procura Federale dichiarano di essere disponibili a valutare la prospettiva di usufruire dell’applicazione dell’art. 127 C.G.S. Il sig. Carraro manifesta senz’altro la sua piena volontà di definire il presente procedimento con una sanzione concordata e precisa che il tesseramento del calciatore Rathor è stato fatto in tempi molto rapidi, nella convinzione che lo stesso fosse in regola anche dal punto di vista della certificazione medica, soprattutto per venire incontro all’esigenza di integrarlo quanto prima nel contesto locale attraverso la pratica del calcio, per la quale questo aveva manifestato una grandissima passione, tanto da conservare in casa pallone, magliette sportive e quant’altro. Il dott. Sciuto a propria volta manifesta la disponibilità della Procura a pervenire ad una sanzione concordata che quantifica nei termini che seguono: sig Mauro PIVATO sanzione base di 120 gg di inibizione, ridotta di 1/3 in seguito al patteggiamento; complessivamente 80 gg di inibizione. sig. Matteo CARRARO sanzione base di 180 giorni di inibizione, diminuita di 1/3 (gg 60) in quanto viene riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lettere d) ed e); quindi gg 120. Detta sanzione viene ulteriormente ridotta di 1/3 (gg 40) in seguito al patteggiamento art. 127 CGS. Conseguentemente la sanzione finale viene determinata in gg 80 di inibizione. A.S.D. Union R.S.V. sanzione base Euro 900,00 ridotta di Euro 300,00 per effetto del patteggiamento; complessivamente Euro 600,00. Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
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