C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 22/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 323 19/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 323 19/20 Nei confronti : del Sig. CULPO Luigi Dirigente e Direttore Sportivo A.S.D. Arzignano Team C5 della Società A.S-D. Arzignano Team C 5 Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 3/3/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : Sig. CULPO Luigi già Dirigente e Direttore Sportivo ASD Arzignano Team C5 “per avere, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 1 del CGS interamente disatteso l’obbligo - vigente oltre che per i tesserati anche per tutti i soggetti che svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento federale così come sancito dall’art. 2, comma 1 del C.G.S.” La Società ASD Arzignano Team C5 “a titolo di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, comma 2 del vigente C.G.S. in conseguenza della condotta violativa ascritta al suo summenzionato Direttore Sportivo all’epoca dei fatti” Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 21.7.2020. AI dibattimento del 21.7.2020 risultano presenti : del Sig. CULPO Luigi Dirigente e Direttore Sportivo A.S.D. Arzignano Team C5 la Società A.S.D. Arzignano Team C 5, rappresentata dal Vice Presidente DAL CEREDO Giuseppe (Vice Presidente). La Procura Federale è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. La Società deferita rappresentata e il Dott. Sciuto della Procura Federale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato una sanzione disciplinare nella seguente misura : -a carico del Sig. CULPO Luigi inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30 a decorrere dal futuro valido tesseramento presso Società federate -a carico dell’A.S.D. Arzignano Team C 5 ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.