C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 22/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 507 19/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 507 19/20 Nei confronti : del Sig. Daniele CAPPELLARI Segretario GSP Vigo all’epoca dei fatti del Sig. Andrea STRANO già Dirigente GSP Vigo all’epoca dei fatti del Sig. Nicola STRANO già Dirigente GSP Vigo all’epoca dei fatti del Sig. Dorin Dinu ROGOJAN già Dirigente GSP Vigo, ora Soc. Bevilacqua del Sig. Riccardo SCARMAGNANI Dirigente GSP Vigo all’epoca dei fatti del Sig. Mohamed HASSE già Calciatore GSP Vigo all’epoca dei fatti, ora Soc. svincolato del Sig. Luca DEGLIUOMINI già calciatore GSP Vigo all’epoca dei fatti, ora svincolato Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 3/3/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : Sig. Cappellari Daniele – Segretario GSP Vigo all’epoca di fatti “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi negli artt. 4,comma 1 , in relazione all’art.2,comma 1 e art.32,comma 2 del vigente C.G.S., nonché dell’art.39,comma 2 delle NOIF, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere materialmente apposto le sottoscrizioni apocrife del calciatore minorenne Luca Degliuomini e dei suoi genitori Antonello Degliuomini e Paola Ferrante sui documenti di tesseramento in data 27.8.2017 e 21.9.2018, relativi al giovane Luca Degliuomini”; Sig. Degliuomini Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società GSP Vigo, ora svincolato a) “per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 10,comma 2 vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt. 4,comma 1 , in relazione all’art.2,comma 1 e art.32,comma 2 del vigente C.G.S., nonché dell’art.39,comma 2 delle NOIF, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che venisse apposta dal Sig. Cappellari la sua sottoscrizione apocrifa, nonché le sottoscrizioni apocrife dei suoi genitori Antonello Degliuomini e Paola Ferrante , sui suoi documenti di tesseramento, in data 27.8.2017 e 21.9.2018”; b) “per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 10,comma 2 vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt. 4,comma 1 , in relazione all’art.2,comma 1. In relazione all’art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere partecipato a 5 gare del Campionato Giovanissimi Provinciali (nelle date indicate nell’atto di deferimento) e a cinque gare del Campionato Allievi (vedi date indicate nell’atto di deferimento) senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”; Sig. Strano Andrea – Dirigente G.S.P. Vigo all’epoca dei fatti, ora non tesserato “per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 del vigente C.G.S. e in particolare per non essersi presentato all’audizione del giorno 27/11/2019, disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva, senza addurre alcun legittimo impedimento”; Sig. Strano Nicola - Dirigente G.S.P. Vigo all’epoca dei fatti, ora non tesserato “per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 del vigente C.G.S. e in particolare per non essersi presentato all’audizione del giorno 27/11/2019, disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva, senza addurre alcun legittimo impedimento”; Sig. Rogojan Dorin Dinu - Dirigente G.S.P. Vigo all’epoca dei fatti, ora ASD Bevilacqua ““per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 del vigente C.G.S. e in particolare per non essersi presentato alle audizioni dei giorni 27 e 29/11/2019, disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva, senza addurre alcun legittimo impedimento”;
Sig. Scarmagnani Riccardo - Dirigente G.S.P. Vigo all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 del vigente C.G.S. e in particolare per non essersi presentato all’audizione del giorno 27/11/2019, disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva, senza addurre alcun legittimo impedimento”; Sig. Hasse Mohamed - calciatore G.S.P. Vigo all’epoca dei fatti, ora A.S.D. Villa Bartolomea “per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1 del vigente C.G.S. e in particolare per non essersi presentato all’audizione del giorno 27/11/2019, disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva, senza addurre alcun legittimo impedimento”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 21.7.2020. AI dibattimento del 21.7.2020 risultano presenti : Daniele CAPPELLARI Segretario GSP Vigo Riccardo SCARMAGNANI Dirigente GSP Vigo, rappresentato dal Sig. Daniele Cappellari, giusta delega depositata in atti La Procura Federale è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Non sono risultati presenti, pur ritualmente convocati : Andrea STRANO già Dirigente GSP Vigo Nicola STRANO già Dirigente GSP Vigo Dorin Dinu ROGOJAN già Dirigente GSP Vigo Mohamed HASSE già Calciatore GSP Vigo, ora Soc. Villabartolomea Luca DEGLIUOMINI già calciatore GSP Vigo ora svincolato Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. In via preliminare il Tribunale ha disposto lo stralcio delle posizioni relative ai Signori Cappellari Daniele e Scarmagnani Riccardo, definite ai sensi dell’art. 127 C.G.S. come da separato verbale. Il Rappresentante della Procura ha proposto una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura : Daniele CAPPELLARI Segretario GSP Vigo : inibizione di gg. 80 in luogo di 120 gg.: Riccardo SCARMAGNANI Dirigente GSP Vigo : inibizione di gg. 20 in luogo di 30 gg. Per gli altri soggetti deferiti non presenti, ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, Il Tribunale ritenuto che dalle evidenze in atti offerte dalla Procura Federale risultano pacifiche le violazioni ascritte ai soggetti interessati di cui sopra P.Q.M. delibera le seguenti sanzioni disciplinari : al Sig. Andrea STRANO già Dirigente GSP Vigo : inibizione di 30 gg. al Sig. Nicola STRANO già Dirigente GSP Vigo : inibizione di 30 gg. al Sig. Dorin Dinu ROGOJAN già Dirigente GSP Vigo : inibizione di 30 gg. al Sig. Luca DEGLIUOMINI già calciatore GSP Vigo ora svincolato : squalifica di 4 giornate al Sig. Mohamed HASSE già Calciatore GSP Vigo, ora svincolato : squalifica di 4 giornate tutti con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso Società federate.