C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 02/12/2020 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 4594/1020pfi19- 20/MDL/rn nei confronti dei seguenti soggetti:
deferimento della Procura Federale Prot. 4594/1020pfi19- 20/MDL/rn nei confronti dei seguenti soggetti: il sig. Walter TURETTA dirigente accompagnatore della società S.P.D. Campodoro nella S.S. 2019/2020 il sig. Emanuele BARBAGALLO calciatore della società U.S.D. Maddalene Thi Vi nella S.S. 2019/2020, attualmente tesserato per la società A.C. Union Olmo Creazzo la società S.P.D. Campodoro matr. FIGC 933878 la società U.S.D. Maddalene Thi Vi matr. FIGC 780072 Il Collegio è composto dai signori: avv. Stefano CAPO Presidente (Relatore) avv. Luca CODATO Componente avv. Giuseppe PRIMICERIO Componente Risultano presenti: per le parti deferite, il sig. Walter TURETTA dirigente accompagnatore della società S.P.D. Campodoro nella S.S. 2019/2020; il sig. Emanuele BARBAGALLO calciatore della società U.S.D. Maddalene Thi Vi nella S.S. 2019/2020, rappresentato e assistito dall’avv. Priscilla Palombi del foro di Roma, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 27.11.2020; la società S.P.D. CAMPODORO rappresentata dal Presidente, sig. Piergiorgo Zecchin; la società U.S.D. MADDALENE THI VI rappresentata dal Presidente, sig. Roberto Ometto, e assistita dall’avv. Marco Lunardi del foro di Vicenza, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 1.12.2020; la Procura Federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 1° dicembre 2020, dà lettura dell’atto di deferimento, di cui si riportano qui si seguito i comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti deferiti: 1. sig. WALTER TURETTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società S.P.D. CAMPODORO, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente articolo art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per aver in data 5/1/2020, in occasione della gara CAMPODORO – MADDALENE THI VI, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone E (organizzato dal Comitato Regionale Veneto), colpito al volto con la bandierina, in precedenza utilizzata per adempiere alle funzioni di guardialinee in occasione della gara sopracitata, il calciatore della squadra avversaria sig. Emanuele Barbagallo, dal quale ultimo era stato aggredito in seguito a un diverbio sorto tra i due alla fine della gara;
2. sig. EMANUELE BARBAGALLO, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. MADDALENE THIENE VICENZA, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente articolo art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 e all’art. 39, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver in data 5/1/2020, in occasione della gara CAMPODORO – MADDALENE THI VI, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone E (organizzato dal Comitato Regionale Veneto), in seguito a un diverbio sorto alla fine della gara, prima colpito al volto con un pugno il sig. Walter Turetta, dirigente accompagnatore della squadra avversaria con funzioni di addetto all’arbitro e guardialinee in occasione della gara sopra citata, e, successivamente, colpito con una serie di calci il medesimo sig. Turetta dopo che questi era caduto a terra in seguito al colpo in precedenza subito. 3. società S.P.D. CAMPODORO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal suo tesserato sig. Walter Turetta; 4. società U.S.D. MADDALENE THIENE VICENZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal suo tesserato sig. Emanuele Barbagallo. Il Tribunale chiede alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. I soggetti deferiti e la Procura Federale dichiarano di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire dell’applicazione dell’art. 127 C.G.S. Il rappresentante della Procura propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. Walter TURETTA giorni 80 di squalifica, in luogo di giorni 120, da scontarsi nel campionato 2020/2021; sig. Emanuele BARBAGALLO giornate 6 di squalifica, in luogo di giorni 8, da scontarsi nel campionato 2020/2021; società S.P.D. CAMPODORO ammenda di Euro 800,00, in luogo di Euro 1.200,00; società U.S.D. MADDALENE THI VI ammenda di Euro 800,00, in luogo di Euro 1.200,00. Il sig. Walter Turetta e la società U.S.D. Maddalene Thi-Vi dichiarano di concordare la sanzione proposta dal rappresentante della Procura. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 C.G.S., preso atto dell’accordo raggiunto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il sig. Barbagallo e la società Campodoro dichiarano di non essere disponibili all’applicazione dell’art. 127 C.G.S.
Il rappresentante della Procura propone quindi una sanzione disciplinare nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. Emanuele BARBAGALLO giornate 8 di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 C.G.S.); società S.P.D. CAMPODORO ammenda di Euro 1.200,00; e illustra il deferimento rilevando che il verbale della deposizione del sig. Zilio, pur non comunicato, è però integralmente riportato nella relazione della Procura e, inoltre, è agli atti da ieri. Ancora, rileva che normalmente al Pronto Soccorso ci si reca in considerazione delle condizioni in cui ci si trova nel momento e non in maniera predeterminata. Comunque evidenzia che una lite c’è stata e non in un momento di gioco, che la lite ha provocato lesioni ad entrambi i tesserati oggi deferiti. Le uniche persone che hanno effettivamente visto l’evolversi degli eventi sono i sig.ri Zilio e Pontalti. Le dichiarazioni offerte in comunicazione dall’avv. Palombi non possono essere utilizzate perché non raccolte in udienza. Rileva inoltre che le stesse sono quasi uguali le une alle altre e alcune sembrano precompilate, avendo i dati dei testimoni aggiunti a penna. Infine rileva che il Barbagallo era in distinta per la propria squadra nella partita che si giocava la giornata successiva agli eventi. Quanto alla società Campodoro, la stessa risponde per responsabilità oggettiva. Viene quindi sentita l’avv. Palombi per il sig. Barbagallo, la quale, innanzitutto si riporta alla propria memoria e, per quant’altro, preliminarmente eccepisce l’inammissibilità della produzione, avvenuta ieri sera, della verbalizzazione delle deposizioni del sig. Zilio. Le allegazioni contenute nella relazione della Procura diventano quindi prive di sostegno probatorio. Manca in sostanza la prova dell’accusa, potendosi fondare la pretesa sanzionatoria esclusivamente sulle audizioni dei sig.ri Barbagallo, Turetta e Pontalti, quest’ultimo peraltro allenatore della società Campodoro. Rileva la piena ammissibilità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 prodotte e, in subordine, che sia rinviata l’udienza al fine di discutere i testi; diversamente vi sarebbe una disparità di trattamento con l’accusa. Quanto al verbale del Pronto Soccorso relativo alle condizioni di salute del sig. Turetta, rileva che in esso non si fa menzione dei calci asseritamente ricevuti e il referto del Pronto Soccorso ha una notevole valenza in quanto reso a persone terze e nell’immediatezza dei fatti. Ritiene inoltre debba essere valorizzata la transazione intercorsa tra le parti e, soprattutto, il referto del Pronto Soccorso relativo alle condizioni del sig. Barbagallo, che ha subito la rottura del setto nasale e la deviazione dello stesso. Conclude per l’assoluzione del proprio assistito e, in subordine, per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 38 C.G.S. Il rappresentante della Procura, al quale viene concessa una breve replica, evidenzia che le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 non sono ammesse nel processo sportivo. La dinamica dei fatti come descritta dal sig. Zilio è confermata dalla deposizione del sig. Pontalti e i precedenti citati dall’avv. Palombi sono relativi a fattispecie affatto diverse, in quanto riguardanti appelli avverso decisioni prese dai giudici sportivi. L’avv. Palombi replica affermando che la dichiarazione non è assoggettata a formalità procedurali e non si può dubitare della spontaneità delle dichiarazioni rese e allegate alla propria memoria difensiva. La dichiarazione resa da Pontalti dice cose diverse rispetto a quella del Zilio. Esaurita la discussione. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura Federale Prot. 4594/1020pfi19-20/MDL/rn,
visti gli atti di accusa, sentito il Rappresentante della Procura, sentite le motivazioni esposte, rilevato che in questa vicenda vi sono plurime e difformi deposizioni rese dai soggetti variamente sentiti in argomento, di talché non è agevole arrivare ad una certezza in ordine ai comportamenti tenuti dai soggetti deferiti. Unico elemento incontrovertibile è quanto entrambe le parti dichiarano nell’atto di transazione (doc. 2 della relazione della collaboratrice della Procura federale, avv. Francesca Verrecchia). Nel primo punto delle premesse si legge testualmente: “che le parti, in data 5.01.20 (il primo in qualità di guardalinee della squadra di calcio “Campodoro” e il secondo in qualità di portiere della squadra di calcio “Maddalene”) alla fine della partita ebbero un diverbio molto acceso aggravato da una reciproca aggressione;”. Si noti, inoltre, che il primo articolo delle pattuizioni transattive è del seguente tenore: “le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo, nonché motivo della presente stipulazione…”. Orbene, di fronte a queste reciproche dichiarazioni, alle quali si può attribuire natura confessoria, emerge chiaramente la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti. Quanto alla connotazione del fatto commesso, considerato che i fatti si sono svolti al termine della gara e che entrambi i deferiti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, si può ritenere integrata la fattispecie di cui all’ultimo periodo dell’art. 38 del C.G.S. Quanto alla società S.P.D. Campodoro si ritiene congrua, alla luce di quanto emerso agli atti di causa, la sanzione di Euro 800,00. Tutto ciò premesso, delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. Emanuele BARBAGALLO giornate 5 di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (art. 21 comma 6 C.G.S) società S.P.D. CAMPODORO ammenda di Euro 800,00. Così deciso nella riunione del 1° Dicembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.