C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 29/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 766 19/20 Nei confronti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 766 19/20 Nei confronti : del Sig. FILIPPI Giuseppe Presidente U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea del Sig. ROMA Valdemiro già Dirigente accompagnatore - U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea del Sig. VISENTIN Daniele giocatore ora tesserato U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea della Società U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 9/6/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : Sig. FILIPPI Giuseppe – Presidente U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione dell’art. 4,comma.1 e, art. 32 del C.G.S.; art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Visentin Daniele e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso di n. 5 gare del Campionato Juniores Locale 2019/20 della Delegazione di S. Donà. Per la gara del 9/11/2019 il G.S. ha emesso sanzioni disciplinari, ma senza adottare sanzioni a carico del calciatore Visentin e del Presidente della Società; Il Sig. ROMA Valdemiro – Dirigente accompagnatore U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione dell’art. 4,comma 1 e, art. 32 del C.G.S.;dell’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società, in occasione di n. 4 gare del Campionato Juniores Locale di S .Donà 21019/2020, in cui é stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Visentin Daniele, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; il Calciatore VISENTIN Daniele – U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “per rispondere della violazione dell’art, 4, comma 1 e art. 32 del C.G.S.; dell’art.39 e 43 comma 1 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato n. 5 gare del Campionato Juniores Locale di S.Donà, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dalle idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Società U.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6,comma 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Filippi e dal Sig. Visentin, come sopra descritto. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28.7.2020. AI dibattimento del 28.7.2020 risultano presenti : FILIPPI Giuseppe Presidente ROMA Valdemiro rappresentato per delega dal Sig. G. Filippi come da documento depositato in atti Società USD Ponte Crepaldo Eraclea, rappresentata dal Sig. Giuseppe Filippi (Presidente) La Procura Federale é stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Non é risultato presente, pur ritualmente convocato il calciatore VISENTIN Daniele, tesserato per la Società Ponte Crepaldo Eraclea. Il Rappresentante della Procura, ricevuto nel corso dell’udienza, il certificato medico relativo all’idoneità fisica del tesserato Visentin Daniele, chiede che venga depennata dall’atto di deferimento ogni riferimento alla violazione dell’art. 43 delle NOIF. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. La Società deferita rappresentata e il Dott. Sciuto della Procura Federale, hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico di : FILIPPI Giuseppe inibizione di 30 giorni in luogo di 45 giorni; ROMA Valdemiro inibizione di 30 giorni in luogo di 45 giorni, decorrenti dal suo futuro valido tesseramento presso Società federate; Società USD Ponte Crepaldo Eraclea a) n. 2 punti di penalizzazione in sostituzione di 3 punti da scontarsi nel Campionato Juniores di competenza 2020/21; b) ammenda di € 200.00 in sostituzione di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.