C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 29/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 910 19/20 Nei confronti :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 910 19/20 Nei confronti : Egr. Sig. PAVARIN Luca Presidente ACD Medio Polesine 2018 Egr. Sig. BERTAZZO Alessandro Calciatore ACD Medio Polesine 2018 Egr. Sig. BRAGHIN Enrico Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 Egr. Sig. GIOSO Gian Carlo Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 Egr. Sig. TOMASI Donato Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 Società ACD Medio Polesine 2018 Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto datato 8/6/2020 hanno deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : Sig. PAVARIN Luca – Presidente ACD Medio Polesine 2018 “per rispondere della violazione dell’art. 4,comma 1 e, art. 32,comma 2 del C.G.S.; art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bertazzo Alessandro e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso di gare del Campionato Juniores Provinciale di Rovigo”; Il Sig. BERTAZZO Alessandro – ora Calciatore tesserato ACD Medio Polesine 2018 “per rispondere della violazione dell’art. 2 e 4 del C.G.S. in relazione all’art. 32, comma 2 del C.G.S.; nonché dell’art.39 e 43 comma 1 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato a gare del Campionato Juniores Provinciale di Rovigo, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dalle idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa., eludendo in tal modo la normativa di riferimento”; il Sig. BRAGHIN Enrico – Dirigente accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 “per rispondere della violazione dell’art. 4 e del C.G.S. in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF.; per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società, in occasione di gare del Campionato Juniores Provinciale del Comitato Rovigo 21019/2020, in cui é stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Bertazzo Alessandro, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al direttore di gara, eludendo in tal modo la normativa federale”;

il Sig. GIOSO Giancarlo – Dirigente accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 “per rispondere della violazione dell’art. 4 e del C.G.S. in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF.; per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società, in occasione di gare del Campionato Juniores Provinciale del Comitato Rovigo 21019/2020, in cui é stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Bertazzo Alessandro, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al direttore di gara, eludendo in tal modo la normativa federale”; IL Sig. TOMASI Donato – Dirigente accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 “per rispondere della violazione dell’art. 4 e del C.G.S. in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF.; per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società, in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale del Comitato Rovigo 21019/2020, in cui é stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore Bertazzo Alessandro, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al direttore di gara, eludendo in tal modo la normativa federale”; Società A.C.D. Medio Polesine 2018 “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6,commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere come sopra descritto dei soggetti su indicati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28.7.2020. AI dibattimento del 28.7.2020 risultano presenti : -Sig. PAVARIN Luca Presidente ACD Medio Polesine 2018 i seguenti Dirigenti sono stati rappresentati per delega, come da documento depositato in atti dal Sig. Pavarin Luca (Presidente ACD Medio Polesine 2018) : -BRAGHIN Enrico Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 -Sig. GIOSO Gian Carlo Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 -Sig. TOMASI Donato Dirigente Accompagnatore ACD Medio Polesine 2018 -Società ACD Medio Polesine 2018 rappresentata dal Presidente Pavarin Luca. La Procura Federale della F.I.G.C. rappresentata Dal Dott. Salvatore SCIUTO Non é risultato presente, pur ritualmente convocato, il calciatore Bertazzo Alessandro, tesserato per l’A.C.D. Medio Polesine 2018. Il Rappresentante della Procura, -preso atto del certificato medico relativo all’idoneità fisica del giocatore Bertazzo Alessandro, consegnato nel corso dell’udienza dalla Società interessata, -constatato che detto certificato copre il periodo dal 12 novembre 2018 al 12 novembre 2019, chiede che venga depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento alla violazione dell’art. 43 NOIF, unicamente per le cinque gare disputate dal 5 ottobre al 9 novembre 2019. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 CGS vigente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : -a carico del Sig. PAVARIN Luca inibizione di 60 giorni in luogo di 90 giorni -a carico del Sig. BRAGHIN Enrico inibizione di 30 giorni in luogo di 45 giorni

-a carico del Sig. GIOSO Gian Carlo inibizione di 30 giorni in luogo di 45 giorni -a carico del Sig. TOMASI Donato inibizione di 20 giorni in luogo di 30 giorni Provvedimenti decorrenti dal loro futuro valido tesseramento presso società federate. -a carico dell’ACD Medio Polesine 2018 a) n. 3 punti di penalizzazione in luogo di n. 4 punti, da scontarsi nel Campionato Juniores di competenza della stagione 2020-2021; b) ammenda di € 300,00 in luogo di € 450,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : ag. di Marghera, Cod. Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906, nel Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 del C.G.S. vigente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del giocatore Bertazzo Alessandro – non presente all’udienza del 28/7 - ed ha invitato il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto. Il Dott. Sciuto della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento nei confronti del predetto, ha chiesto l’applicazione della seguente sanzione a carico del giocatore BERTAZZO Alessandro : -squalifica per tre giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2020/2021. Il Tribunale Federale Territoriale per quanto riguarda la posizione del giocatore Bertazzo Alessandro sentito il rappresentante della Procura, ritenute, dall’evidenza in atti la sussistenza delle violazioni ascritte, valutata la sanzione richiesta della Procura e ritenuta congrua la stessa delibera il provvedimento disciplinare come in appresso indicato : Sig. BERTAZZO Alessandro Calciatore ACD Medio Polesine 2018 squalifica per tre giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2020/2021.

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