C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 26/05/2021 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 11314/453 pf 20-21/LDF/GC/am nei confronti dei seguenti soggetti: –
deferimento della Procura Federale Prot. 11314/453 pf 20-21/LDF/GC/am nei confronti dei seguenti soggetti: - Il Sig. GASPARATO Silvano, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società A.C.D. ARBIZZANO nella stagione 2020/2021, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. GAZZANI Nereo, soggetto privo di tesseramento fino alla data del 23/10/2020, di ricoprire il ruolo ed esercitare le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra per la società A.C.D. ARBIZZANO, militante nel campionato di prima categoria Comitato Regionale Veneto L.N.D. fino alla terza giornata del campionato 2020/2021, per la quale il GAZZANI non era tesserato; - la società A.C.D. ARBIZZANO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Presidente, Sig. GASPARATO Silvano e dal Sig. GAZZANI Nereo, come sopra descritti. Il Collegio è composto dai Signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Enrico PENZO Componente dott. Giorgio SANTOMASO Componente (Relatore) L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. In data 18 maggio 2021 la Società A.C.D. ARBIZZANO ha fatto pervenire comunicazione Pec segnalando che il sig. Silvano Gasparato, Presidente della Società A.C.D. ARBIZZANO, non presenzierà all’odierna udienza, senza peraltro chiedere un rinvio della stessa. La Procura federale è rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO. Nella stessa comunicazione, la Società A.C.D. ARBIZZANO formulava richiesta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 127 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (c.d. patteggiamento) per entrambe le parti deferite. La Società A.C.D. ARBIZZANO, con Pec datata 24 maggio 2021, comunicava l’accettazione della proposta della Procura federale da parte di entrambe le parti deferite. Il Rappresentante della Procura federale dichiara di aderire alla richiesta di cui sopra con l’applicazione delle seguenti sanzioni, di cui è stata già fatta pervenire comunicazione alla Società in data 24 maggio 2021 per il tramite della Segreteria del Tribunale: Sig. SILVANO GASPARATO giorni 100 di inibizione in sostituzione di giorni 150; Società A.C.D. ARBIZZANO Euro 400,00 di ammenda in sostituzione di Euro 600,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S.; ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 C.G.S.; preso atto dell’accordo raggiunto;
P.Q.M. ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 comma 4 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 1005 02045 0000 0000 0906) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Così deciso nella riunione del 25 Maggio 2021, tenuta in modalità di videoconferenza.