C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 30/06/2021 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 12543/534 pfi 20/21 PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: –

deferimento della Procura Federale Prot. 12543/534 pfi 20/21 PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: - il Sig. CORRADIN Mirco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società S.S. SCARDOVARI, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 21, comma 3, del CGS per aver partecipato nelle fila della S.S. SCARDOVARI, alle gare SANDONÀ 1922 – SCARDOVARI, disputata in San Donà di Piave (VE) in data 27.9.20 (1^ giornata/andata del Campionato di Eccellenza) e SCARDOVARI – GODIGESE, disputata in Scardovari Porto Tolle (RO) in data 4.10.2020 (2^ giornata/andata del Campionato di Eccellenza), valevoli per il Campionato di Eccellenza – Gir. B – Comitato Regionale Veneto, senza averne titolo poiché squalificato con decisione pubblicata sul C.U. n. 64 del 19.2.2020; - il Sig. BANIN Sandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società S.S. SCARDOVARI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del CGS e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte di gara in occasione delle partite SANDONÀ 1922 – SCARDOVARI, disputata in San Donà di Piave (VE) in data 27.9.20 (1^ giornata/andata del Campionato di Eccellenza) e SCARDOVARI – GODIGESE, disputata in Scardovari Porto Tolle (RO) in data 4.10.2020 (2^ giornata/andata del Campionato di Eccellenza), valevoli per il Campionato di Eccellenza – Gir. B – Comitato Regionale Veneto, nelle quali dichiarava la regolare posizione dei giocatori ivi menzionati e partecipanti alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza malgrado il calciatore CORRADIN Mirco non ne avesse titolo, poiché squalificato con decisione pubblicata sul C.U. n. 64 del 19.2.2020; - la Società S.S. SCARDOVARI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai Sig.ri CORRADIN Mirco e BANIN Sandro, come sopra descritto. Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente avv. Damiano DANESIN Componente (Relatore) L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. La Procura federale è rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO. In data 29 giugno 2021 la Società S.S. Scardovari ha fatto pervenire comunicazione via e-mail segnalando che i sig.ri PANDORA Stefano e BANIN Sandro, rispettivamente Presidente e vice Segretario della Società S.S. Scardovari, nonché il calciatore CORRADIN Mirco non presenzieranno all’odierna udienza, senza peraltro chiedere un rinvio della stessa né formulare richiesta di applicazione concordata di sanzioni.

Nella stessa comunicazione, la Società chiede peraltro che non vengano irrogati provvedimenti disciplinari oltre a quelli già pubblicati con C.U. 79 del 5 maggio 2021, ovvero: a carico della Società S.S. SCARDOVARI perdita della gara Scardovari Godigese del 4.10.20 col punteggio 0 – 3 e ammenda di Euro 50,00; a carico del sig. BANIN SANDRO inibizione a tutto il 16 maggio 2021. Il Rappresentante della Procura federale, in via preliminare, chiede di essere autorizzato a integrare gli atti di cui al deferimento con la produzione delle pagine 871 e 872 del C.U. 35 del 29 ottobre 2020 nonché pag. 1351 del C.U. 79 del 5 maggio 2021 da cui emerge l’avvenuta applicazione delle sanzioni relative alla gara Scardovari – Godigese del 4 ottobre 2020 a carico della Società S.S. Scardovari e del sig. Banin Sandro. Per completezza sottolinea che nessuna sanzione risulta invece comminata nei confronti del calciatore Corradin Mirco per aver partecipato alla predetta gara in posizione irregolare. Il Tribunale autorizza quanto chiesto, attesa la rilevanza ai fini del decidere. Alla luce di quanto sopra, il Rappresentante della Procura federale precisa che nel presente procedimento deve essere deciso il deferimento della Società e del dirigente accompagnatore unicamente per la gara del 27 settembre 2020 (Sandonà 1922 – Scardovari), nonché quello del calciatore per entrambe le gare indicate nello stesso. Così definito l’ambito della decisione, il Rappresentante della Procura federale illustra le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del sig. CORRADIN MIRCO 2 giornate di squalifica da scontarsi dopo aver scontato la squalifica inflitta con C.U. 64 del 19 febbraio 2020, ove ancora pendente; a carico del sig. BANIN SANDRO 1 mese di inibizione; a carico della Società S.S. SCARDOVARI 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2021/2022 ed Euro 100,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 12543/534 pfi 20-21 PM/rn; - preso atto di quanto sopra e ritenuto pertanto che il Dirigente accompagnatore sig. Banin Sandro e la Società S.S. Scardovari siano già state sanzionate per l’irregolare partecipazione del calciatore Corradin Mirco alla gara Scardovari – Godigese del 4 ottobre 2020 e che pertanto nessun provvedimento debba essere adottato nei loro confronti in relazione a detta gara; - ritenuta pacifica, sulla scorta delle evidenze in atti, la sussistenza delle violazioni come sopra precisate in capo ai soggetti deferiti; - ritenuta la congruità delle relative sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura federale; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a carico del sig. CORRADIN MIRCO 2 giornate di squalifica da scontarsi dopo aver scontato la squalifica inflitta con C.U. 64 del 19 febbraio 2020, ove ancora pendente; a carico del sig. BANIN SANDRO 1 mese di inibizione; a carico della Società S.S. SCARDOVARI 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza 2021/2022 ed Euro 100,00 di ammenda. Letto, confermato e sottoscritto.

 

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