F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 018/CSA pubblicata il 24 Settembre 2021- S.S. Lazio S.p.A.

Decisione n. 018/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 017/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:  

Carmine Volpe - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 017/CSA/2021-2022, proposto dalla Società S.S. Lazio S.p.A., 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 41 del 14.09.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 21.09.2021, l’Avv. Daniele Cantini e udito l’Avv. Gian Michele Gentile per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Lazio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Maurizio Sarri, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (cfr. Com. Uff. n. 41 del 14.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Milan/Lazio del 12.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la revoca della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, o, in via gradata, quantomeno la sua riduzione ad una sola giornata di squalifica.

La S.S. Lazio S.p.A. contesta la ricostruzione dei fatti così come descritta dal Direttore di Gara nel suo referto in quanto si sarebbero svolti in maniera del tutto diversa.

Infatti, secondo la tesi difensiva, il Sig. Sarri non sarebbe entrato sul terreno di giuoco per addivenire ad uno scontro verbale con il calciatore Saelemaekers ma sarebbe intervenuto per difendere un proprio calciatore, Leiva, che era stato aggredito dal calciatore del Milan, Ibrahimovich.

In quell’occasione il calciatore del Milan, Saelemaekers, avrebbe rivolto frasi offensive al Sig. Sarri, che a sua volta reagiva verbalmente nei confronti del calciatore. 

L’episodio, a parere della difesa della società ricorrente, non sarebbe stato così grave da meritare l’espulsione del Sig. Sarri.

La ricostruzione dei fatti così descritta sarebbe comprovata dalle riprese televisive dell’emittente DAZN e per tale motivo la S.S. Lazio S.p.A. ne chiede l’acquisizione, ex art. 58 C.G.S..

Parte appellante, per quanto attiene al secondo episodio sanzionato dal Giudice Sportivo

(espressioni blasfeme), ritiene che questo sarebbe da considerarsi la prosecuzione del primo.  Secondo la S.S. Lazio S.p.A., infatti, il Sig. Sarri, nella circostanza, avrebbe criticato il proprio comportamento ed avrebbe espresso la propria amarezza per la mancanza di rispetto e lealtà sportiva dimostrata dal calciatore del Milan, Saelemaekers, nei suoi confronti, oltretutto in un momento nel quale stava intervenendo per sedare una lite che stava per nascere.

Le espressioni attribuite al Sig. Sarri da parte del Direttore di Gara sarebbero state definite “blasfeme” dal Giudice Sportivo, quando in realtà appartengono al lessico normale del “toscano puro” e costituirebbero un intercalare lessicale toscano che nulla hanno a che vedere con la religione.

La difesa della società reclamante evidenzia, inoltre, che mancherebbero le condizioni oggettive di cui all’art. 37 C.G.S., essendo la frase stata pronunciata dopo la gara, senza rapporto occasionale con questa.

Infine, sempre secondo la tesi difensiva, sarebbe evidente la continuità che lega i due episodi, ai quali l’arbitro è estraneo come persona offesa, per cui apparirebbe esagerata una sanzione cumulata, potendosi invece applicare il criterio della continuazione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 21 settembre 2021, è comparso, per la società S.S. Lazio S.p.A., l’Avv. Gian Michele Gentile, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

La Corte, pur consapevole del principio espresso dall’art. 61, c. 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto, alla luce delle contestazioni della parte reclamante, di ascoltare, a conferma e chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara per cui è causa.

Il Sig. Daniele Chiffi, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando, per quanto riguarda la seconda violazione (espressioni blasfeme), che il fatto è avvenuto al termine del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla presenza dei suoi due assistenti, del collaboratore della Procura Federale e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.S. Lazio S.p.A.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente, questa Corte Sportiva ritiene che la richiesta di acquisizione del filmato televisivo mandato in onda da DAZN, ex art. 58 C.G.S., non possa essere accolta. Infatti, se è vero che l’art. 58, c. 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, c. 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Ai fini della decisione della presente controversia, per quanto attiene alla prima violazione (atteggiamento intimidatorio e minaccioso), tenuto conto del contenuto del referto arbitrale, che gode di fede privilegiata ex art. 61, c. 1, C.G.S., non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei tecnici in occasione o durante la gara, che prevede, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”, come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per tale violazione risulta pertanto attenuata rispetto al minimo edittale previsto dalla norma poco sopra citata ed in linea con la violazione commessa dall’allenatore della S.S. Lazio S.p.A..

Passando ad esaminare la seconda violazione contestata al Sig. Sarri, utilizzo di espressioni blasfeme di cui all’art. 37 C.G.S., occorre evidenziare che il Direttore di Gara ha precisato che non si è trattato di un colloquio privato fra l’allenatore e l’arbitro, come sostenuto dall’Avv. Gentile durante l’esposizione delle sue difese nel corso dell’udienza, in quanto le espressioni usate dal Sig. Sarri, e fedelmente riportate nel referto dell’arbitro, sono state pronunciate anche alla presenza dei due assistenti dell’arbitro, del collaboratore della Procura Federale e del Dirigente Accompagnatore della S.S. Lazio.

Le espressioni usate dal Sig. Sarri, integralmente riportate nel rapporto dell’arbitro, non sono contestate dalla difesa della società reclamante ma solo giustificate dal fatto che il Sig. Sarri è un toscano verace e che tali espressioni rientrerebbero nel lessico dei toscani e costituirebbero un intercalare.

Le giustificazioni addotte dalla società ricorrente non possono essere accolte, in quanto le espressioni usate dal Sig. Sarri ledono il sentimento religioso altrui e questo comportamento illecito è punito dal Codice di Giustizia Sportiva, ex art. 37, con la sanzione minima della squalifica di una giornata. Peraltro risulta anche opinabile la giustificazione stessa, che afferma che queste siano espressioni riconducibili al linguaggio “normale del toscano puro”. L’episodio si è verificato nel tunnel che immette alla zona spogliatoi, alla presenza di almeno quattro persone, come precisato dal Direttore di Gara durante il colloquio telefonico intercorso, a chiarimento dei fatti di causa.

Tali circostanze non consentono di ridurre la portata dell’evento che pertanto deve essere punito con la squalifica per una giornata effettiva di gara, ex art. 37 C.G.S.

L’eccezione della difesa della società reclamante, riguardo all’applicabilità dell’art. 37 C.G.S. al caso in esame, è infatti priva di fondamento in quanto la norma opera “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara”, elementi questi che si riscontrano appieno nella fattispecie in esame.

Altrettanto priva di fondamento è anche la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente, relativa alla mancata applicazione del criterio della continuazione in quanto i due episodi, a suo parere, sarebbero legati fra di loro.

A parere di questo organo giudicante, nel caso di specie, non può applicarsi il criterio della continuazione in quanto manca del tutto il requisito del collegamento tra le due diverse condotte, che sono invece ben distinte tra di loro e correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo singolarmente: la prima conseguente ad un’espulsione diretta comminata sul terreno di giuoco, per condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., e la seconda, relativa all’utilizzo di espressioni blasfeme nel tunnel che conduce all’area spogliatoi, sanzionata ex art. 37 C.G.S.

In considerazione di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                        Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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