F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFNT del 23 Settembre 2021 (motivazioni) – SSD Petrarca C5 Srl / FIGC e Giovanni Nicolazzi – Reg. Prot. 8/TFN-ST

Decisione/0010/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0008/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Domenico Apicella – Componente;

Giovanni Chiappiniello – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl (matr. FIGC 780408) per la declaratoria di nullità del provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi (n. 18.1.2003 - matr. FIGC 6.580.461) disposto dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett c) NOIF,

 la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 22 agosto 2021, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi, adottato dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett c) NOIF, deducendo l'illegittimità e nullità del provvedimento in questione per totale difetto di preventivo contraddittorio con la società ricorrente ed il silenzio-inadempimento della FIGC verso la richiesta formulata successivamente dalla società di accesso agli atti del procedimento in parola.

Notiziato del ricorso, il calciatore Giovanni Nicolazzi si costituiva in giudizio, inviando tempestive controdeduzioni con le quali sollevava eccezione d'inammissibilità del ricorso depositato dalla SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, in quanto il provvedimento impugnato è stato assunto dal Presidente Federale in forza dell'art. 42, comma 1/c, delle NOIF, che specificandone il carattere di “determinazione insindacabile del Presidente Federale” costituente, quindi, espressione di un potere totalmente discrezionale attribuito al Presidente federale dalla norma in questione, lo rende non suscettibile di impugnazione.

Il calciatore Giovanni Nicolazzi sollevava anche eccezione di improcedibilità del ricorso per l'omessa notifica a Città di Mestre SSD Arl Calcio a 5, società attualmente titolare del tesseramento del calciatore, da considerarsi come tale controinteressata e, quindi, litisconsorte necessaria, dato che l'eventuale accoglimento della domanda farebbe venir meno il tesseramento del calciatore con detta società.

Il calciatore Nicolazzi contestava, infine, anche nel merito la fondatezza delle eccezioni di illegittimità e nullità del provvedimento presidenziale formulate dalla società. E concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare irricevibile, improcedibile o in ogni caso respingere il ricorso della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl per i motivi esposti e, in particolare, in considerazione della insindacabilità dell'atto impugnato; ed in via principale di respingere le domande della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 17.09.2021.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento impugnato è stato assunto dal Presidente Federale in forza dell'art. 42, comma 1/c, delle NOIF che, specificandone il carattere – e conseguentemente la natura – in termini di “determinazione insindacabile”, deve indurre a qualificarlo quale espressione di un potere discrezionale, attribuito al Presidente Federale dalla norma in questione, da esercitare, comunque, al ricorrere di “motivi di carattere eccezionale”; come tale, conseguentemente, non suscettibile di impugnazione, di valutazione o censura, sia per motivi di legittimità che di merito, dinanzi a qualsiasi organo di giustizia federale, essendo riservata, in modo esclusivo, allo stesso Presidente Federale la valutazione circa il ricorrere dei motivi di carattere eccezionale sulla cui base disporre la revoca del tesseramento, valutazione che non può, quindi, costituire oggetto di censura da parte di quest’organo di giustizia sportiva, attesa la prevista espressa insindacabilità di tale determinazione.

D’altronde, la stessa norma non prevede alcun obbligo preventivo partecipativo del provvedimento da assumersi a potenziali controinteressati e, tra questi, alla società sportiva di appartenenza del tesserato che invoca il provvedimento di revoca, per cui anche sotto questo aspetto, meramente procedurale e della cui inosservanza si duole la ricorrente, non può rilevarsi alcuna violazione della normativa federale da imputarsi al Presidente Federale.

Deve, comunque, rilevarsi come quest’ultimo, in piena autonomia e nell'esercizio della discrezionalità ad esso riservata dalla disposizione in esame, e quindi pur non essendovi tenuto, nel caso di specie ha ritenuto opportuno assumere la sua “determinazione” a seguito di una approfondita istruttoria, fondata sull’acquisizione ed analisi di atti d'indagine della Procura Federale, e dopo aver preventivamente sottoposto il provvedimento da adottarsi al vaglio della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Nazionale Calcio a 5, che hanno espresso “parere favorevole” alla decisione del Presidente. In particolare, dagli atti di indagine della Procura Federale, l’organo di vertice della FIGC ha potuto rilevare che, in ordine ai presupposti fattuali sulla cui base il calciatore Nicolazzi aveva avanzato la richiesta di revoca del tesseramento, e che avevano, per altro verso, determinato l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo inquirente federale nei confronti della dirigenza della società pescarese, non vi era stata, da parte di quest’ultima, contestazione dei fatti in esame, essendosi addivenuti ad un accordo tra le parti per la definizione concordata del procedimento mediante applicazione della sanzione disciplinare su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Per i motivi suesposti, questo Collegio rilevata, quindi, la inammissibilità del ricorso in questione, ritiene di dover, inoltre, accogliere la domanda avanzata dalla difesa del calciatore resistente, di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell’art. 55 CGS-FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 23 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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