F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 017/CSA pubblicata il 24 Settembre 2021- U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione n. 017/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 005/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 005/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2021, il Dott. Pasquale Marino e udito l’Avv. Giuseppe Santarelli per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

Il calciatore n° 7 DE LUCA GIUSEPPE, tesserato per la società Triestina nel corso della gara del campionato di serie C 21/22 del 28.8.2021 disputata tra la Triestina ed il Seregno, veniva espulso dal direttore di gara con la seguente motivazione "a gioco in svolgimento, colpiva intenzionalmente con una gomitata al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco (circa 10 metri). La gomitata, portata con vigoria sproporzionata, colpiva il mento di un avversario".

Con il C.U. citato in epigrafe, il G.S. ha inflitto al predetto calciatore la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gare con la seguente motivazione "per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL, colpendolo intenzionalmente con una gomitata al mento (mentre il pallone non era a distanza di gioco, a circa 10 metri) facendolo cadere a terra, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerando, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto mentre il pallone non era a distanza di gioco con grande vigoria; e diretto verso una parte delicata del corpo dell'avversario". La ricorrente, nel suo reclamo, contesta totalmente la decisione del Giudice sportivo, sia nella ricostruzione della dinamica del fatto che nella conseguente qualificazione di condotta violenta.

Infatti, si afferma che il calciatore De Luca non avrebbe colpito l'avversario con una gomitata al mento ma "urtato accidentalmente con il gomito il petto del calciatore del Seregno".  A sostegno di tale tesi vengono allegate al ricorso immagini fotografiche e televisive.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento.

In primo luogo, nella fattispecie le immagini televisive non possono essere ammesse, quale mezzo di prova in quanto l'episodio in esame non rientra nella previsione dell'art. 61 CGS, essendo stato regolarmente e puntualmente visto e valutato dall'arbitro.

In secondo luogo, la refertazione dell'arbitro, dotata di fede privilegiata e assunta a base della decisione impugnata, delinea in modo dettagliato ed esaustivo la natura "intenzionale" della gomitata e la sua "vigoria sproporzionata", qualificazioni del gesto che non ammettono interpretazioni diverse rispetto alla corretta decisione del Giudice Sportivo

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

                                                                                     

 IL PRESIDENTE E ESTENSORE 

Pasquale Marino

 

Depositato  

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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