F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFNT del 24 Settembre 2021 (motivazioni) – Luan Felipe Fiuza / Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. e SSDARL Tenax Castelfidardo ora ASD Porto San Giorgio C5 – Reg. Prot. 7/TFN-ST
Decisione/0011/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0007/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Antonio Rinaudo – Vice Presidente;
Francesco Corsi – Componente;
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore);
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore Luan Felipe Fiuza (n. 2.8.1998 – matr. FIGC 1.008.412) per la declaratoria di nullità del trasferimento definitivo dello stesso dalla società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. (matr. FIGC 937919) alla società SSDARL Tenax Castelfidardo (matr. FIGC 918896) ora ASD Porto San Giorgio C5 (matr. FIGC 953841),
la seguente
DECISIONE
PREMESSO IN FATTO:
Con ricorso del 17 agosto 2021, ritualmente notificato alle controparti, il calciatore Luan Felipe Fiuza chiedeva all'intestato Tribunale Federale la declaratoria di nullità del trasferimento definitivo dello stesso dalla SRL Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica alla SSDARL Tenax Castelfidardo (ora ASD Porto San Giorgio C5) effettuato in data 18 luglio 2021 asseritamente a sua totale insaputa, in quanto avvenuto senza la partecipazione del giocatore medesimo.
A sostegno della propria domanda deduceva il ricorrente che, all'inizio della stagione sportiva 2020/2021, egli risultava ancora vincolato con la SRL Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica che, però, non si iscriveva, per espressa rinuncia, al campionato di competenza (Serie B) e, pertanto, si sarebbe dovuto svincolare. Inoltre, rappresentava che, nell'intento di tesserarsi per un'altra società, apprendeva, solo in quel momento, di essere stato trasferito in data 18 luglio 2021 dalla SRL Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica alla SSDARL Tenax Castelfidardo (militante nel campionato di Serie A/2), la quale società, a seguito di fusione con la ASD Futsal 5 Torri, aveva dato vita alla ASD Porto San Giorgio C5.
Il calciatore eccepiva di non essere mai stato messo al corrente della descritta cessione, né di aver mai firmato alcuna lista di trasferimento dall'una all'altra società.
In ragione dei motivi sopra dedotti, dunque, il Fiuza chiedeva la nullità, con effetti ex tunc, del trasferimento/tesseramento. Acquisita agli atti la lista di trasferimento DL 10469725, da cui si evinceva la firma del calciatore, il ricorrente depositava memorie integrative, con le quali ribadiva di non aver mai sottoscritto alcuna lista, di cui, quindi, contestava la veridicità, disconoscendone, in particolare, la firma ivi risultante apposta a suo nome. Pertanto, insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo. Si costituiva in giudizio la ASD Porto San Giorgio C5, rappresentando di non conoscere alcunché circa il contestato trasferimento e si rimetteva alle determinazioni del Tribunale Federale, per essere subentrata, a seguito di fusione, alla SSDARL Tenax Castelfidardo solo in epoca successiva al trasferimento in contestazione.
DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.
Il reclamante ha eccepito di non essere mai stato messo al corrente del trasferimento dalla SRL Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica, sua precedente società di appartenenza, alla SSDARL Tenax Castelfidardo (divenuta successivamente, per fusione, ASD Porto San Giorgio C5) e di non avere mai firmato la lista di trasferimento acquisita agli atti, di cui contestava e disconosceva, sia il contenuto, sia la firma inserita nell'apposito spazio.
Orbene, le deduzioni avanzate dalle parti in causa, ivi compreso quanto rappresentato e richiesto nella memoria difensiva della società ASD Porto San Giorgio C5 tendente ad evidenziare, a propria discolpa, la volontà di non tenere vincolato il calciatore, le prove acquisite, e non contestate, confermano quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla nullità del trasferimento.
D'altronde, secondo quanto stabilito dall'art. 95, c. 8, NOIF (Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) "L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale".
Anche la pec inviata in data 26 luglio 2021 dal presidente della Tenax Castelfidardo (All. 5) con cui veniva richiesto l'annullamento del tesseramento dell'atleta Fiuza costituisce ulteriore inequivocabile elemento a conferma del mancato coinvolgimento del calciatore nella procedura di trasferimento alla nuova società ed evidenzia una condotta non trasparente da parte delle società chiamate in causa, che merita un adeguato e opportuno approfondimento, attesa la espressa dichiarazione di disconoscimento della firma da parte del giocatore.
A tal ultimo riguardo, in ragione di quanto emerso, questo Tribunale ritiene di dover trasmettere alla competente Procura federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CGS, copia degli atti inerenti alle modalità del trasferimento oggetto di impugnazione, al fine di accertare le condotte perpetrate ai danni del calciatore Fiuza in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla lista di trasferimento DL 10469725 e le connesse responsabilità disciplinari in capo a soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Luan Felipe Fiuza e, per l’effetto, dichiara la nullità del trasferimento definitivo dello stesso alla SSDARL Tenax Castelfidardo datato 18 luglio 2021.
Trasmette gli atti per quanto di competenza alla Procura Federale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Giuseppe Maruccio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 24 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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