C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/08/2021 – Delibera – 15 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico dei Tesserati e della Società di seguito indicati:
15 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico dei Tesserati e della Società di seguito indicati: - Ballerini Andrea, Presidente della Società SS. Signa 1914 AD, - Mencattini Tommaso, calciatore tesserato per la Società S.S- Signa 1914 A.D. rivestente la qualifica di capitano, - Dondoli Jacopo, Calciatore tesserato per la Società S.S. Darl Futsal di Prato. A tutti detti Tesserati viene contestata la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del C.G.S.; - Società S.S. Signa 1914 A.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere ai tesserati -Ballerini e Mencattini sopraindicati nel corso della gara del Campionato di Calcio a 5, disputata in data 16 aprile c.a.. L’origine del deferimento risiede nell’avere il Calciatore Dondoli Jacopo preso parte alla gara: Firenze Calcio a 5 / Signa 1914 A.D. del 16 Aprile 2021 - valida per il Campionato di Calcio a 5 serie C1 girone B - pur essendo egli tesserato, all’epoca della gara, per la Società SS Darl Futsal Prato che, nel coso della medesima stagione, ha effettuato il cambio di attività previsto dall’ art. 118 delle N.O.I.F.. Il fatto veniva segnalato alla Procura Federale attraverso l’invio, da parte del competente G.S.T., del C.U. n. 62/2021 del C.R. Liguria emesso in data 3 maggio c.a. e recante i provvedimenti assunti in occasione dell’esame degli atti ufficiali della gara Tiguglio Calcio a 4 / A.S. Signa 1917 A.D. del 24/4/2021. Segnalava infatti quel Giudice di aver rilevato che il Calciatore Dondoli aveva partecipato, sempre nella squadra della Società Signa, anche alla precedente gara Firenze Calcio a 5 / Signa disputata in data 16/4/2021. La Procura Federale, effettuati taluni accertamenti, ha disposto il deferimento dei Tesserati Ballerini, Dondoli e della Società Signa estendendolo anche al Calciatore Tommaso Mencattini che, quale Capitano della squadra della Società Signa, aveva sottoscritto – in assenza di Dirigenti della Società – la prescritta lista calciatori attestando in tal modo che il Calciatore Dondoli si trovava in posizione di tesseramento regolare. La Procura Federale richieste ed acquisite, nell’occasione, le argomentazioni a difesa prodotte in quella sede dal Calciatore Mencattini, in data 28/5/2021, e dal Presidente Ballerini, in data 1 giugno, ha notificato, in data 9 Giugno c,a. l’avviso di conclusione delle indagini al quale, nell’inattività dei soggetti deferiti, ha fatto seguire in data 30 giugno il loro deferimento a questo Tribunale. Fissato per la data odierna l’esame della questione il Collegio dà atto dell’assenza di tutti i deferiti. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Conti Silvia. Il rappresentante della Procura, rilevato come i fatti contestati siano accertati e non confutabili, perché basati sulla dichiarazione confessoria resa dal Calciatore Mencattini nonché sulla documentazione acquisita, chiede la conferma del deferimento e, per l’effetto, comminarsi ai deferiti le seguenti sanzioni - Ballerini Andrea, inibizione per 90 gg - Mencattini Tommaso, squalifica per 2 giornate di gara; - Dondoli Iacopo, squalifica per 4 giornate di gara; - Società S.S. Signa 1914 A.D., ammenda di euro 500. e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella squadra di competenza per la stagione sportiva 2021/2022 Chiuso il dibattimento il Collegio decide, riunito in Camera di consiglio, ritiene dover esaminare, al fine di chiarire la portata dei fatti accaduti, la posizione di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, deferiti o meno. - Ballerini Andrea, Presidente della S.S. Signa 1914 A.D. viene deferito per avere consentito al Calciatore Dondoli Jacopo di partecipare alla gara in esame nelle fila della propria squadra pur essendo tesserato per la Società di Calcio a 5S.S. Darl, violando in tal modo il disposto dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Osserva in merito il Giudicante che appare essere ininfluente agli effetti del procedimento l’affermazione resa dell’interessato, in data 1.6.2021 alla Procura Federale, di non essere stato posto a conoscenza (dalla sua Società, n.d.r.) della posizione di tesseramento del calciatore rispondendo il Presidente, in proprio, di tutti gli atti compiuti in ambito societario; - il Calciatore Tommaso Mencattini viene deferito in conseguenza della lettera dallo stesso inviata alla Procura Federale in data 28/5/2021. Con detta nota il Calciatore dichiara ”…come da regolamento FIGC in assenza di figure dirigenziali io Mencattini Tommaso nella qualifica di capitano ho firmato io le note gara e la documentazione attestante l’idoneità del gruppo squadra a prendere parte e allo svolgimento della gara”. Da detta nota la Procura ha desunto la responsabilità del Calciatore, addebitandogli la violazione dell’art. 4, c. 1, in relazione all’art. 32 del C.G.S., procedendo quindi al suo deferimento. In proposito si rileva che la lista di gara dovrebbe recare, di conseguenza, in calce la firma del Mencattini mentre essa indica, in maniera sufficientemente leggibile il cognome Cialdi, accompagnato da qualcosa che potrebbe essere Cristian, ovvero il nome dell’Allenatore della squadra.
La circostanza ha suggerito al Collegio di acquisire per le vie brevi dal C.R.T. gli atti relativi al censimento dei due tesserati che, quali atti ufficiali, non possono essere disconosciuti dal giudicante. La chiarezza delle firme apposte in essi, che pertanto non necessitano di alcuna perizia calligrafica, conferma trattarsi delle firme apposte da due persone completamente diverse. Ancora più inspiegabile è la difformità tra le firme apposte a nome Mencattini sull’atto di censimento e sulla nota a difesa del 28/5/2021 indicando chiaramente quest’ultima le lettere” T o m “oltre ad uno svolazzo finale. Quanto appurato induce a rilevare non solo la evidente diversità di grafia ma anche il fatto che le firme si riferiscono a due persone ben distinte. Pur non potendosi spiegare il motivo di tale diversità il Collegio deve ritenere la firma in calce alla suddetta nota come non apposta personalmente dal Calciatore. Con la propria dichiarazione il Mencattini ha invece affermato di aver apposto lui stesso la firma Cialdi per cui é evidente che al Mencattini avrebbe dovuto contestarsi un diverso capo di incolpazione. L’incertezza sull’effettivo comportamento tenuto dal Mencattini nell’occasione nonché la incolpazione errata comporta che, in questa sede, dovrà essergli riconosciuto il beneficio del dubbio; - la Procura non ha esaminato l’Allenatore Cialdi in ordine al riconoscimento della firma apposta a suo nome; - in conseguenza di quanto fin qui rilevato la Società S.S. Signa 1912 4 A.D. è chiamata a rispondere unicamente, della violazione: dell’art. 6, c.1, a titolo di responsabilità diretta e non anche di quella oggettiva; - Dondoli Jacopo, Calciatore, la sua responsabilità è documentalmente accertata anche se, forse, sarebbe stato opportuno, a maggior chiarimento della questione, procedere al suo esame. Nella determinazione della sanzione a suo carico il Collegio ritiene dover tenere conto della sanzione inflittagli dal G.S.T presso il C.R. Ligure per analoga violazione commessa nell’ambito del medesimo Campionato; - con riferimento infine alla Società S.S.D. a r.l. Futsal Prato Calcio a 5, rilevato che La Società, in ogni caso, non è stata in alcun modo esaminata. Sul puntosi osserva preliminarmente che con inopinabile, quanto rischiosa per il futuro, decisione la Procura non ha ritenuto, in applicazione del chiaro disposto della norma di riferimento, deferire la Società di appartenenza del Calciatore Dondoli, così affermando :“Ritenuto, infine, che nel caso di specie non sia configurabile la responsabilità oggettiva della S.S.D. a r.l. Futsal Prato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., in quanto il calciatore Dondoli Jacopo ha verosimilmente posto in essere il comportamento oggetto di contestazione non informandone la propria società di tesseramento ed in un ambito completamente estraneo al potere di controllo dei dirigenti e dei componenti di tale compagine”. Detta affermazione, in assenza di qualsiasi attività istruttoria in merito, costituisce quindi mera deduzione con la quale si vanifica una delle norme del C.G.S. che, pur nella sua assoluta rigidità, ha carattere peculiare ed esclusivo nell’ambito della Giustizia sportiva Federale. P.Q.M. il T. F.T. accoglie l’atto deferimento unicamente nei termini che di seguito si indicano assumendo i seguenti provvedimenti: - Ballerini Andrea, inibizione per giorni 90 (novanta); - Dondoli Iacopo, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Società S.S.Signa 1914 A.D., ammenda di € 500,00 (cinquecento) e un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2021/2022 Proscioglie dall’addebito contestato il Calciatore Mencattini Tommaso
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