F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN – SD del 27 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1131/670 pf 20 21 /GC/am del 17.8.2021 nei confronti del Sig. Alessandro Santagati e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 – Reg. Prot. 20/TFN-SD

Decisione/0034/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1131/670 pf 20 21 /GC/am del 17 agosto 2021 nei confronti del Sig. Alessandro Santagati e della società ASD Calcio Biancavilla

1990, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17 agosto 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1) il sig. Santagati Alessandro, all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Calcio Biancavilla 1990, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero del principio di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all’art. 39, comma 3, (condotta gravemente antisportiva) del CGS, per avere (in occasione della gara di campionato LND di serie D girone I, Biancavilla - Gelbison disputatasi a Biancavilla - CT- in data 1.4.2021) rivolto frasi offensive e minacciose al calciatore tesserato con la società Gelbison, sig. Iuliano Francesco, nonché per aver impedito allo stesso calciatore l'accesso allo stadio;

2) la società ASD Calcio Biancavilla 1990, codice n. 82003, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente CGS, delle condotte poste in essere dal sig. Santagati Alessandro, tesserato con la medesima Società al momento della commissione dei fatti.

La fase istruttoria

In data 19 aprile 2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 670 pf 20-21, avente a oggetto: "Comportamento della ASD Calcio Biancavilla 1990, la quale in occasione della gara Biancavilla-Gelbison dell’1.4.2021 (serie D), avrebbe posto in essere con la partecipazione di suoi calciatori, dirigenti e soggetti tutti riconducibili alla squadra ospitante, atti di molestie e minacce tali da ingenerare un grave stato d’ansia e paura per la propria incolumità nei tesserati della ASD Gelbison, atti culminati nell’allontanamento forzoso del calciatore Iuliano Francesco, costringendolo a rientrare nell’albergo del ritiro, senza poter partecipare alla gara. (10600)". La Procura Federale, dopo aver acquisito le schede anagrafiche e i fogli censimento di tutte le parti coinvolte, ha istruito il procedimento, ascoltando il denunciante, il denunciato, nonché vari altri tesserati delle due società coinvolte. La Procura Federale ha, altresì, acquisito il rapporto dell’arbitro Giacomo Casalini della Sez. AIA di Pontedera relativo alla gara Biancavilla-Gelbison, del 1° aprile 2021, campionato di serie D girone I e, inoltre, la nota a firma del Comandante della Stazione Carabinieri di Biancavilla (CT), datata 14 giugno 2021.

All’esito delle indagini, in data 05 luglio 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato e alla società. Rilevato che, a seguito della comunicazione anzidetta, nessuno dei soggetti avvisati ha fatto pervenire memorie difensive o ha chiesto di essere ascoltato, la Procura ha notificato agli avvisati, già attinti dalla CCI, il deferimento n. 1131/670 pf 20 21 /GC/am del 17 agosto 2021.

La fase predibattimentale

I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 16 settembre 2021, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Giuseppe Furnari, in rappresentanza del sig. Santagati e della ASD Calcio Biancavilla 1990.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all’atto deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Santagati, mesi 15 (quindici) di inibizione;

- alla società ASD Calcio Biancavilla 1990, euro 1.200,00 (mille/00) di ammenda.

L’avv. Furnari ha chiesto il proscioglimento del sig. Santagati e della società, rappresentando che il proprio rappresentato si sarebbe limitato a invitare il giocatore Francesco Iuliano a non entrare negli spogliatoi in quanto squalificato, senza minacce o aggressioni fisiche a suo danno.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il sig. Alessandro Santagati debba essere ritenuto responsabile dell’incolpazione ascrittagli.

Va premesso che il presente procedimento trae origine dalla denuncia della società ASD Gelbison a firma del Presidente Maurizio Puglisi, nella quale è stato segnalato, tra altro ma correttamente ritenuto non rilevante disciplinarmente dalla Procura Federale, che il calciatore Francesco Iuliano sarebbe stato intimidito dal sig. Santagati, dirigente della società oggi deferita, che avrebbe profferito frasi intimidatorie e gli avrebbe impedito di accedere allo stadio. Lo Iuliano, per conseguenza, sarebbe rientrato nell’albergo sede del ritiro pre-gara in quanto impauritosi.

Ebbene, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie acquisite dalla Procura Federale e ascoltate le difese, ritiene il Tribunale che le condotte ascritte all’odierno deferito, sig. Santagati, debbano ritenersi provate.

Difatti, dalle audizioni svolte dalla Procura Federale è emerso che, prima dell'inizio gara e precisamente al momento dell’ingresso della propria squadra nell’impianto sportivo di Biancavilla (CT), su indicazione del dirigente del Biancavilla, sig. Alessandro Santagati, è stato impedito al calciatore tesserato per la società ospite Gelbison, sig. Francesco Iuliano (al seguito della propria squadra benché squalificato), di accedere allo stadio per assistere alla gara. In dettaglio, il sig. Santagati ha rivolto al giocatore la frase: "fetuso te ne devi andare oggi la partita non la vedi, oggi la vedo male per te e tutti fetusi”. Tanto che il sig. Iuliano, scosso per i fatti, è stato costretto a rientrare presso l’albergo del ritiro pre-gara. La frase del sig. Santagati è stata udita anche dal teste Pulcini; mentre il rientro dello Iuliano nell’albergo è spiegabile solo con il suo stato d’animo e con l’impedimento per l’accesso allo stadio.

Emblematica in tal senso è l’audizione dello stesso deferito, il quale ha confermato la propria volontà di impedire l’accesso al sig. Iuliano, sia pure solamente allo spogliatoio, precisando come, in quella sede, gli animi si siano surriscaldati e siano state reciprocamente proferite parole accese.

Tale condotta del deferito, come affermato dal Presidente Puglisi e confermato dai tesserati del ASD Biancavilla, sarebbe scaturita da un forte risentimento verso la squadra avversaria per la condotta tenuta in occasione della gara di andata e, in particolare, nei confronti dello Iuliano che, a fine di quella gara, aveva sputato in faccia al capitano della squadra del Biancavilla, sig. Viglianisi Giuseppe Mirko.

Tutte le emergenze procedimentali conducono a dare credito alle doglianze del Presidente Puglisi e al comportamento costituente illecito disciplinare tenuto dal sig. Santagati.

Quanto sopra costituisce una chiara violazione degli artt. 4, comma 1, che impone il rispetto del principio di lealtà, correttezza e probità e 5, comma 1, del CGS con riferimento al principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale per la violazione delle norme loro applicabili. Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l’art. 39, comma 3, CGS, il quale, nel sanzionare le condotte gravemente antisportive di dirigenti, soci e non soci durante o in occasione di una gara, prevede una sanzione minima di un mese di inibizione. Nel caso di specie, alla luce della frase proferita, dell’impedimento all’accesso allo stadio e del comportamento complessivo del deferito, si ritiene congrua una sanzione di mesi nove di inibizione.

Consegue la responsabilità oggettiva della società ASD Calcio Biancavilla 1990, che si ritiene congruo sanzionare, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura, con l’ammenda di euro 1.200,00,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Santagati, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società ASD Calcio Biancavilla 1990, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 27 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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