C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – Stagione sportiva 2019/2020 Reclamo proposto dalla S.S.D. Galcianese ASD avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l‟ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Galcianese – Casalguidi / Coppa Toscana, disputata in data 01.09.2019. (C.U. n. 14/2019). Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato,

Stagione sportiva 2019/2020 Reclamo proposto dalla S.S.D. Galcianese ASD avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l‟ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Galcianese – Casalguidi / Coppa Toscana, disputata in data 01.09.2019. (C.U. n. 14/2019). Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato,

„AMMENDA EURO 500,00 GALCIANSE Per accensione di fumogeno sulle tribune prima dell‟inizio della gara. Il tutto senza conseguenze‟, viene impugnato dalla Società Galcianese ASD la quale, con reclamo depositato a mezzo racc.1 del 10.09.2019, chiede la Corte, in riforma della suddetta decisione „valuti la possibilità di annullare o quantomeno ridurre la sanzione di cui all‟oggetto‟, per le seguenti motivazioni: l‟episodio è stato causato da un sostenitore che non era a conoscenza del regolamento federale; la tifoseria della società Galcianese non si è mai resa, in passato, responsabile per fatti di questo genere; i dirigenti della società sono prontamente intervenuti, evitando ulteriori disagi; la società si impegnerà in futuro a controllare i propri tifosi per evitare il ripetersi di simili episodi. In buona sostanza, la reclamante non disconosce il fatto posto all‟origine della sanzione, ritiene tuttavia che lo stesso debba essere diversamente valutato dalla Corte Sportiva alla luce delle circostanze sopra indicate. In sede di decisione la C.S.A.T. Toscana, ritenuto che la decisione può essere presa allo stato degli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori (v. richiesta di supplemento di rapporto arbitrale), preliminarmente osserva che il presente reclamo ricade sotto l‟egida del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell‟art. 7, comma 5, lett. l) dello stesso Statuto CONI, con deliberazione n. 258 dell‟11 giugno 2019, ed entrato in vigore, a mente dell‟art. 140 del richiamato Codice, „a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni ai sensi dell‟art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto Coni e ne è data immediata pubblicazione con comunicato della Federazione‟; pubblicazione quest‟ultima avvenuta con Comunicato ufficiale n. 139° del 17.06.2019. Il Nuovo Codice di Giustizia Sportiva disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola sia l‟ordinamento processuale sportivo che lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della FIGC. In riferimento a quest‟ultima tematica è opportuno osservare che i nuovi meccanismi procedurali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (Capo II – Sezione II - artt. 76 e ss.) prevedono oggi, a carico del reclamante, un ulteriore adempimento (art. 76, c. 2) costituito dal dovere di preannunciare il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. Nel caso di specie tale dovere non è stato adempiuto da parte della reclamante, la quale ha regolarmente e tempestivamente depositato, mediante invio di racc.1, il reclamo alla Segreteria della Corte Sportiva Territoriale, omettendo però di preannunciare il reclamo con le modalità previste dalla richiamata normativa. Occorre pertanto chiedersi se la violazione di tale obbligo costituisca motivo di inammissibilità del reclamo. Vi è anzitutto da osservare che, stante anche il carattere di novità della disposizione in commento, la tematica ha provocato dibattito all‟interno della Corte Sportiva, dando vita a contrapposte opinioni: da un lato quella secondo cui il mancato preannuncio di reclamo determinerebbe l‟impossibilità per la Corte di pronunciarsi; dall‟altro, invece, quella per cui la mancata dichiarazione di preannuncio non provocherebbe la declaratoria di inammissibilità dell‟impugnazione. Tale ultima opinione è quella che, al termine della discussione, è risultata poi prevalere; e ciò per la semplice ed ineludibile ragione che il Legislatore sportivo non ha previsto, né disciplinato, all‟art. 76, c. 2, C.G.S., la sanzione da applicarsi in caso di violazione della citata disposizione, mentre, per converso, detta sanzione è stata, in altri casi e fattispecie (v. es. art. 76, c. 3), espressamente prevista e disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva. La Corte ritiene, pertanto, di aderire in definitiva a quell‟impostazione – meno rigorosa - secondo cui la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dal richiamato Codice, valorizzando così l‟idea di non creare nuovi ostacoli o limitazioni ai soggetti di cui all‟art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., che chiedono di accedere ai sistemi di giustizia. Vi è peraltro da rilevare che l‟art. 76, e in generale tutto il nuovo sistema procedurale, appare strutturato su criteri di speditezza e velocità delle comunicazioni (da effettuarsi mediante posta certificata elettronica – PEC), nell‟ottica di assicurare una rapida definizione dei giudizi. Non a caso, infatti, la citata disposizione prevede che la dichiarazione di preannuncio debba essere effettuata „a mezzo di posta elettronica certificata‟, disposizione ritenuta nel contesto procedurale coerente con la norma di cui all‟art. 53, c. 1, C.G.S., secondo la quale „tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata‟. Il Legislatore sportivo ha, pertanto, circoscritto a tale unico strumento comunicativo la possibilità di proporre reclamo, tanto da stabilire l‟obbligo (art. 53, commi 2, 3 e 4) per le società ed i tesserati (anche delle società non professionistiche) di comunicare l‟indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, adempimento ritenuto dallo stesso Legislatore come condizione essenziale per ottenere, da un lato, l‟affiliazione, dall‟altro, il tesseramento. Senonché sappiamo invece che, a mente delle „Disposizioni transitorie‟ di cui all‟art. 142, c. 3, C.G.S., l‟entrata in vigore dell‟art. 53 C.G.S. è posticipata al 01 luglio 2020. Vi è dunque ragionevolmente da chiedersi se anche l‟operatività della norma di cui all‟art. 76, c. 2, C.G.S, norma che, si ricorda, stabilisce che „il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale..‟, debba ritenersi, in virtù del richiamo operato al mezzo comunicativo di posta elettronica certificata di cui all‟art. 53 C.G.S., anch‟essa posticipata al 01 luglio 2020, oppure se tale fattispecie debba ricadere nell‟ambito di operatività del secondo periodo di cui all‟art. 142, c. 3, C.G.S., per il quale „ sino a tale data (01 luglio 2020 n.d.r.) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti‟. In altre parole c‟è da chiedersi se l‟obbligo del preannuncio è da ritenersi efficacemente operante e può essere adempiuto con i mezzi di comunicazione previsti all‟art. 38 dal Codice di Giustizia Sportiva appena abrogato (di cui Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014). A rigor di interpretazione normativa sembra di sì: vero è che la norma prevede che il preannuncio di reclamo di cui all‟art. 76, c. 2, C.G.S., deve essere effettuato solo con lo strumento della posta elettronica certificata; ma dall‟altra parte è anche vero che, poiché l‟operatività della posta elettronica certificata è stata dal Legislatore posticipata al 01 luglio 2020, il reclamante può adempiere tale obbligo con i mezzi di comunicazione previsti dal vecchio Codice di Giustizia Sportiva del 2014. E‟ anche vero tuttavia che, come detto precedentemente, l‟intero sistema procedurale è stato ideato e strutturato dal Legislatore sportivo sull‟esigenza di garantire la speditezza delle comunicazioni, nell‟ottica di assicurare una celere definizione dei procedimenti, caratteristiche che possono essere garantite solo attraverso l‟utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata. E‟ opinione della Corte, dunque, che la soluzione di tale quesito debba essere individuata in ragioni di ordine sistematico, nel senso di ritenere che la violazione dell‟obbligo di preannuncio di reclamo non possa determinare una declaratoria di inammissibilità del ricorso: vuoi perché tale sanzione non è stata espressamente prevista dal Legislatore, vuoi perché, come detto, ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che l‟eventuale violazione dell‟obbligo di dichiarare il preannuncio non determini un‟alterazione degli equilibri sistematici procedurali. Si finisce, in definitiva, per preferire un‟impostazione che privilegi la facoltà e l‟interesse dei soggetti di cui all‟art. 2 C.G.S. a richiedere una tutela agli Organi di giustizia preposti, rispetto ad una pronuncia che neghi, alla radice, tale facoltà. Così chiariti i termini della questione e ritenuto, quindi, il reclamo ammissibile, la Corte passa a decidere il merito. La società non disconosce il fatto posto all‟origine della sanzione (accensione di un fumogeno di colore bianco-celeste sulle tribune), anzi lo conferma, tentando però di sminuirne gli effetti allegando la circostanza che i suoi dirigenti sono prontamente intervenuti a far cessare l‟evento. Deve rilevare la Corte che nessun dubbio sussiste circa l‟autore del lancio, individuato nel tifoso della Galcianese (peraltro conosciuto dalla stessa compagine societaria), né sotto il profilo di responsabilità della medesima società ai sensi dell‟art. 25, c. 3, C.G.S, a mente del quale „Le società rispondono per l‟introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere….‟, norma che deve essere letta, per quanto attiene la sanzione da applicarsi, in combinato disposto con il successivo comma 7, che prevede „Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo……alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica, la sanzione dell‟ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000‟. Il G.S. ha, dunque, applicato alla reclamante la sanzione nella misura minima prevista dalla normativa codicistica. Ciò detto, si tratta di verificare se, ai sensi degli artt. 15 - 16 C.G.S., la sanzione possa essere diminuita per la sussistenza di una o più circostanze attenuanti, il tutto tenendo conto dei motivi e delle ragioni esposte dalla reclamante in atti. Passando in rassegna detti motivi e ragioni, costituisce anzitutto affermazione e motivo assolutamente irrilevante quello per cui il responsabile materiale del gesto non fosse a conoscenza della normativa federale in materia. Appare inoltre irrilevante la circostanza che la società Galcianese non si sia mai resa responsabile di episodi del genere. Acquista invece rilevanza ai fini del riconoscimento di un‟attenuazione della responsabilità, visto il richiamo specifico operato dall‟art. 29, c. 2, C.G.S. alle circostanze di cui al comma 1 del medesimo articolo, il fattivo intervento posto in essere dai dirigenti della società Galcianese „per fermare il tifoso‟. Tale circostanza rimane tuttavia allo stato degli atti una mera affermazione della reclamante, non supportata da prova avente carattere oggettivo, né, del resto, sulla sua esistenza vi è alcun riferimento nel referto arbitrale. La sanzione appare dunque – ad avviso della Corte - correttamente quantificata nella sua entità da parte del G.S., non potendosi procedere ad una sua rideterminazione nel corso del giudizio di impugnazione in assenza di prova certa circa la sussistenza di circostanze attenuanti. Al riguardo, vi è infine da precisare che le uniche circostanze che avrebbero potuto determinare uno scostamento da tale misura minima edittale sono quelle 'tipiche' previste, per la fattispecie in esame, dall‟art. 29 C.G.S., così come espressamente previsto dal comma 2 della citata disposizione. Il reclamo deve quindi essere respinto. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società Galcianese, conferma il provvedimento impugnato e dispone l‟acquisizione della tassa di reclamo.

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