C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 24/10/2019 – Delibera – 05 Stagione sportiva 2019 – 2020 Juniores Under 19 avverso la squalifica per n. 4 gare inflitta all’allenatore Signor Fabio Aiazzi (cu n. 16 del 9.10.2019)

05 Stagione sportiva 2019 - 2020 Juniores Under 19 avverso la squalifica per n. 4 gare inflitta all’allenatore Signor Fabio Aiazzi (cu n. 16 del 9.10.2019)

Il reclamo della Polisportiva Prato Nord avverso la sanzione oggi reclamata, preannunciato in data 10 ottobre 2010, è stato ritualmente depositato nei termini di legge ex artt. 71 comma 3 e 76 comma 3 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, lo stesso può essere deciso nel merito. Il G.S.T. ha applicato al Signor Fabio Aiazzi, allenatore della Polisportiva Prato Nord, associazione sportiva dilettantistica, la sanzione di n. 4 giornate di squalifica con la seguente motivazione: “A fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio del D.G. e, sbattendo le mani sulla panchina interna, urlava frasi irriguardose al medesimo. Di poi reiterava tali frasi e si allontanava solo grazie all’intervento di un altro dirigente”. Nel reclamo, la società reclamante ha chiesto di riconsiderare la detta decisione, riducendo la sanzione comminata in quanto, nonostante il suo palese risentimento per l’andamento della partita, l’Aiazzi ha soltanto cercato un chiarimento con l’arbitro, senza sferrargli alcuna offesa personale. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara conferma chiaramente i fatti occorsi: “A fine gara il signor agli Azzi Fabio allenatore della società Prato Nord dopo avermi chiesto spiegazioni su una mia decisione entrava nello spogliatoio e sbatteva le mani sulla panchina del mio spogliatoio urlandomi “ma che cosa dici non è mai gol cazzo e lo dicono anche loro porca puttana”. Lo invitavo gentilmente ad uscire dal mio spogliatoio ma insisteva con le sue proteste e lamentele. Usciva dallo spogliatoio soltanto dopo l’intervento di un altro dirigente”.  nonostante, la Corte ha comunque ritenuto necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto ho provveduto a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. che chiarisse le offese ricevute e il tenore delle stesse. Quest’ultimo, nella risposta, ha confermato i fatti come indicati nel rapporto di gara e ha riportato nuovamente la frase ivi trascritta “Ma che cosa dici non è mai gol cazzo e lo dicono anche loro porca puttana”. Orbene, ciò premesso, non vi è dubbio che i fatti accertati integrino la condotta di cui all’art. 36 comma uno, lettera a) del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara posta in essere da calciatori o tecnici -equiparati a questi fini- commina la sanzione minima della squalifica per due giornate. Guardando, tuttavia, alla complessiva condotta tenuta dall’Aiazzi, detta sanzione deve essere elevata a giornate quattro di squalifica. Pur essendo vero, infatti, che l’Aiazzi non ha usato alcuna offesa personale nei confronti del D.G., ha comunque tenuto verso quest’ultimo un comportamento gravemente ingiurioso, irrispettoso della funzione svolta, con violazione dello spogliatoio a lui dedicato, a tratti aggressivo (“sbatteva le mani sulla panchina”), reiterando le offese dette ed arrestando la sua condotta solo grazie all’intervento di un altro dirigente, elementi tutti considerati che confermano pienamente il disvalore del comportamento tenuto. P.Q.M. La C.S.A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società Polisportiva Prato Nord, confermando il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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