C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 24/10/2019 – Delibera – 03 stagione sportiva 2019 – 2020 Reclamo proposto dalla S.S.D. Aulla Sport 2019 SRL avverso la sanzione pubblicata in data 2/10/2019 (C. U. n. 15 C.R.T. – D.P. Massa Carrara) relativa alla gara di Campionato Under 15 Giovanissimi disputata il 28/9/2019, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Grassi Diego la squalifica sino al 20/4/2020

03 stagione sportiva 2019 – 2020 Reclamo proposto dalla S.S.D. Aulla Sport 2019 SRL avverso la sanzione pubblicata in data 2/10/2019 (C. U. n. 15 C.R.T. – D.P. Massa Carrara) relativa alla gara di Campionato Under 15 Giovanissimi disputata il 28/9/2019, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Grassi Diego la squalifica sino al 20/4/2020

Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica fino al 2/4/2020 Grassi Diego – così motivato “a fine gara insultava un avversario, richiamato dal D.G. bestemmiava e nel contempo lanciava la maglietta nel viso all’arbitro senza conseguenze” viene impugnato dalla S.S.D. Aulla Sport 2019 Srl, con reclamo depositato a mezzo p.e.c. in data 8/10/2019 con il quale si chiede alla Corte di annullare il provvedimento o, in ipotesi, di riformarlo riducendo la sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell’articolo 76 comma 3 del C.G.S., il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale, entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, intervenuta - nel caso di specie - in data 2/10/2019 con il C.U. n° 15. Di contro l’onere del deposito è stato assolto dal reclamante soltanto in data 8/10/2019, mediante lo strumento della posta elettronica certificata. L’adempimento tardivamente compiuto costituisce vizio originario dell’impugnazione e induce questa Corte a ritenerla inammissibile. La questione è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione nel merito.Ciò detto, preme evidenziare che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Capo II – Sezione II - artt. 76 e ss.) prevede un ulteriore adempimento a carico del reclamante (anch’esso omesso nel caso di cui si tratta) disciplinato dal secondo comma dell’art. 76 e costituito dal dovere di preannunciare il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tale adempimento è da ritenersi presupposto necessario, ai fini della proposizione del reclamo - per quanto la sua inosservanza non preveda sanzione - nell’ottica del nuovo sistema procedurale improntato alla certezza ed alla speditezza delle comunicazioni al fine di assicurare una rapida definizione dei procedimenti. Certezza e speditezza che il Legislatore sportivo intende garantire inducendo l’utilizzo della posta elettronica certificata, che a far data dal 1 luglio 2020 diverrà l’unico strumento comunicativo ammesso, anche per la proposizione delle impugnazioni. Nel caso di specie, si rileva appunto il mancato deposito della dichiarazione preannunciante il reclamo, che era oltremodo lecito attendersi considerato il virtuoso atteggiamento della Società reclamante che si è dotata di posta elettronica certificata prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di legge. Il deposito del reclamo oltre i termini di legge come sopra detto, assorbe anche tale ultimo rilievo. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S.D. Aulla Sport 2019 Srl, conferma il provvedimento impugnato e dispone l’acquisizione della tassa di reclamo.

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