Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 12/TFNT del 27 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Per la riforma e/o l’annullamento del Com. Uff. della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021

Impugnazione Istanza AC Chievo Verona Srl / FIGC - CONI - Cosenza Calcio - Lega B + altri - Reg. Prot. 11/TFN-ST

Massima: Rigettata l’eccezione di litispendenza invocata dalla FIGC, poichè l’art. 39 c.p.c. trova applicazione nella ipotesi in cui la stessa causa venga incardinata dinanzi a giudici diversi nell’ambito della stessa giurisdizione; non operando, di converso, nel caso in cui ci si trovi di fronte a un riparto di giurisdizione tra giudici differenti (in questo caso statale e sportivo). Come noto, nella materia de qua il D.L. n. 220/2003, convertito dalla Legge n. 280/2003, ha disciplinato e regolamentato proprio la ripartizione delle competenze fra giudice sportivo e giudice amministrativo; in particolare, l’art. 3 pone come condizione di procedibilità per potere adire il Giudice statale, il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva. Ora, considerato che il Chievo, con il ricorso per motivi aggiunti depositato innanzi al Giudice amministrativo, ha proceduto alla impugnativa del Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021 (svincolo di autorità del Presidente Federale) senza preliminarmente procedere alla necessaria fase giustiziale avanti agli organi di giustizia sportiva, deve ritenersi che detta scelta processuale, nella circostanza, si ponga in contrasto con la cd. pregiudiziale sportiva (regola, quella indicata, che fissa innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la competenza a decidere in prima istanza in merito al contestato ricorso), violandone il precetto. Di contro, non impedisce a questo giudice sportivo di decidere in merito al ricorso in questa sede proposto dalla società veneta.

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