C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Gara Sanromanese Valdarno – Academy Audace Portoferraio (3-3) del 07.10.2018. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 25 dell’11 ottobre 2018 C.R. Toscana.

Gara Sanromanese Valdarno - Academy Audace Portoferraio (3-3) del 07.10.2018. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 25 dell’11 ottobre 2018 C.R. Toscana.

Reclama l’U.S.D. Sanromanese Valdarno avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MACCARI MIRKO (SANROMANESE VALDARNO) Per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, provocandogli copiosa fuoriuscita di sangue dalla palpebra.” La Società reclamante nel proprio gravame afferma che il proprio calciatore sarebbe effettivamente intervenuto in una situazione di “parapiglia”, ma lo avrebbe fatto con il solo scopo di placare gli animi e sarebbe stato in quella circostanza, in maniera del tutto fortuita ed involontaria, che sarebbe venuto in contatto con il giocatore avversario, provocandogli un sanguinamento al volto. Alla luce di ciò la condotta del Maccari integrerebbe tutt’al più gli estremi di una condotta  gravemente antisportiva, perciò sanzionabile con un massimo di due giornate di squalifica. Per l’effetto richiede, previa audizione della parte reclamante, la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della sanzione. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso conferma quanto già riportato, precisando altresì che il Maccari non solo non cercava di sedare gli animi, ma anzi era soggetto determinante nella causazione del parapiglia e nega la fortuità del colpo inferto, puntualizzando come il pugno sia stato anzi del tutto intenzionale. La Società reclamante, come richiesto, veniva ascoltata, nella persona del Presidente, alla riunione della Corte del 02 novembre 2018, in tale occasione il Presidente medesimo, nel ribadire i motivi di cui al reclamo sia con riferimento alle reali intenzioni del proprio tesserato che all’involontarietà del gesto, precisa essersi trattato di un semplice smanacciamento tra calciatori. In ragione della fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni arbitrali, il reclamo deve essere respinto. Peraltro nel supplemento richiesto dalla Corte il D.G. si esprime chiaramente nel confutare la ricostruzione fornita dalla Reclamante, da un lato negando che il Maccari sia intervenuto per placare gli animi ma anzi evidenziando come sia stato proprio lui a determinare la colluttazione, dall’altro precisando come il pugno sia stato assolutamente intenzionale. In ogni caso il Collegio non ha rinvenuto negli atti elementi idonei a porre in dubbio la versione fornita dal D.G. sia in sede di refertazione che di osservazioni integrative. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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