C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Reclamo Asd Torrelaghese 2015 Avverso Ammenda 1220 Euro (C.U. N° 27 Del 25\10\2018)

Reclamo Asd Torrelaghese 2015 Avverso Ammenda 1220 Euro (C.U. N° 27 Del 25\10\2018)

 Propone rituale reclamo la ASD Torrelaghese 2015, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Per contegno offensivo verso il DG gara. Per aver consentito a persona non indicata in distinta di accedere al recinto spogliatoi e per essere detto estraneo entrato indebitamente nello spogliatoio assumendo contegno offensivo verso l’arbitro. Per avere detta persona, inferto una leggera spinta al DG sul petto impedendo allo stesso di uscire dal locale spogliatoio mentre persisteva nelle offese. Passività della dirigenza locale che causa all’arbitro sosta forzata finalizzata all’attesa dell’arrivo delle forze di polizia.”. La reclamante col reclamo, non contesta i fatti ammettendo il susseguirsi degli stessi ed assumendosene la responsabilità. Adduce alcune circostanze a discolpa per attenuare la responsabilità e chiede pertanto una riduzione della sanzione. In particolare assume essersi trattato di una leggerezza l’aver lasciato aperto il cancello, motivando con il fatto che non era mai successa una cosa del genere e con la necessità di avere un rapido e comodo accesso all’esterno per recuperare i palloni. Contesta invece che non vi sia stata assistenza al DG da parte della dirigenza, avendo il dirigente accompagnatore prestato assistenza al DG fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio confermando l’accaduto in particolare soffermandosi sugli episodi peraltro nemmeno contestati dalla reclamante, conferma invece l’assistenza da parte del dirigente accompagnatore ufficiale, mentre conferma che in un primo momento non vi era stata l’assistenza a causa della repentinità dell’aggressione in un frangente che non lasciava presagire alcunché e mentre i dirigenti, finita la gara, erano intenti ad altre mansioni. L’esame della Corte pertanto si sofferma principalmente sull’entità della sanzione inflitta, la quale appare decisamente eccessiva, anche in ragione del fatto che con le precisazione effettuate dal DG nel supplemento si ritiene sia venuta meno l’aggravante della mancata assistenza da parte della società. L’episodio contestato risulta comunque molto grave e meritevole di sanzione adeguata anche alla categoria di appartenenza. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo, e riduce l’ammenda ad Euro 800,00 ordina restituirsi la tassa relativa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it