C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Gara Siena Nord – Policras Sovicille (5-0) del 22.09.2018. Campionato Allievi B provinciale. In C.U. n.15 del 10.10.2018 Delegazione Provinciale di Siena.

Gara Siena Nord – Policras Sovicille (5-0) del 22.09.2018. Campionato Allievi B provinciale. In C.U. n.15 del 10.10.2018 Delegazione Provinciale di Siena.

Reclama la società Siena Nord avverso il seguente provvedimento adottato dal G.S. nel C.U. in oggetto. GARE DEL 22/ 9/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 22/ 9/2018 SIENA NORD A R.L. - POLICRAS SOVICILLE Questo G.S.T. Premesso che:  la Soc. Policras Sovicille ASD ha presentato reclamo contro la Soc. Siena Nord poiché quest'ultima - nella partita di Campionato "Allievi B Provinciali del 22/09/2018 ore 18.00 presso il campo Sportivo Bertoni conclusa con il punteggio per 5-0 in favore del Siena Nord stesso - avrebbe impiegato il calciatore EL JALLALI Khaled in posizione irregolare;  la distinta dei giocatori, in effetti, evidenzia che il predetto giocatore è nato il 13/12/2004. Analoghe risultanze emergono da un controllo effettuato sui dati del tesseramento da parte della locale Delegazione;  Il CU nº1 Sett. Giov.le Scolastico del 02/07/2018 all'art 2.2 dispone che "posso prendere parte all'attività Allievi i calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età (ovvero nati nel 2003) e che, nel medesimo periodo non abbiamo compiuto il 16º (ovvero nati 2002). In sostanza sono ammessi i giocatori di 14º anni "finiti";  il giocatore in questione non risulta per tanto in regola non avendo compiuto il 14º anno di età anagrafica; P Q M questo GST in accoglimento del reclamo proposto applica ai sensi dell'art 17 c.5 lettera a) alla Soc Siena Nord: la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;  la penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di Euro 100,00 a carico della stessa Siena Nord ai sensi dell'art 17 c.6 GCS;  inibizione fino al 10/11/2018 a carico del Dir. Accompagnatore SPOSATO Luigi Emanuele;  squalifica per 1 giornata a carico del giocatore EL JALLALI Khaled  Ordina di non addebitarsi la tassa di reclamo. La reclamante sostiene la correttezza del proprio operato in quanto l’eventuale perdita della gara dovrebbe affermarsi qualora alla stessa abbia partecipato un calciatore che abbia un’età superiore a quella ammessa per la categoria e quindi chiede la riforma della decisione del primo Giudice. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Invero, la norma richiamata dal G.S. nel proprio provvedimento è chiara e inequivocabile in quanto tende a ricomprendere nella categoria in oggetto i calciatori che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2003) e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2002). Il calciatore El Jallali Khaled risulta essere nato il 10.12.2004 e quindi allo 01.01.2018 non aveva compiuto il 14° anno di età risultando pertanto troppo piccolo per partecipare al campionato allievi B provinciale e quindi in posizione non regolare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.

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