C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 27 del 25.10.2018 Esito gara del 07.10.2018 S.Agata M.llo – G.S. Pietà (0-2) Reclamo USD S. Agata M.llo

Oggetto: C.U. n. 27 del 25.10.2018 Esito gara del 07.10.2018 S.Agata M.llo – G.S. Pietà (0-2) Reclamo USD S. Agata M.llo

Con reclamo tempestivamente proposto l’U.S.D. S. Agata M.llo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 27 del 25.10.2018, con la quale il richiamato Giudice rigettava il reclamo proposto in prime cure dalla stessa reclamante avverso la regolarità della gara in oggetto. Decisione del giudice sportivo 12. – RECLAMO DELLA U.S.D. S.AGATA M.LLO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ARNO S.AGATA M.LLO/PIETA’ DEL 07.10.2018 (0-2). ‘Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 25 dell’11.10.2018; il 07 ottobre 2018 veniva disputato per il campionato regionale di 2^ categoria, l’incontro S.Agata M.llo-Pieta’ conclusosi con il risultato di 0-2. Con successivo ricorso l’U.S.D. S.Agata M.llo segnala a questo Giudice Sportivo Territoriale che, in violazione del disposto di cui all’art. 74 comma 1 delle NOIF, che da’ facoltà di poter sostituire nel corso della gara cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, la compagine avversaria aveva, invece, operato sei sostituzioni. Chiede conseguentemente , che venga applicata all’avversaria la normativa in vigore. L’assunto addotto dalla ricorrente è infondato e va respinto. Infatti, stante le univoche risultanze processuali in atti basate sui documenti ufficiali (rapporto di gara e successivo supplemento) non esistono prove circa l’attribuibilità del fatto materiale al G.S. pietà. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale debba essere respinto. La tassa di reclamo dovrà essere addebitata. Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale respinge il reclamo come innanzi proposto dalla U.S.D. Agata M.llo di Scarperia S.Piero a Sieve (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa’. La reclamante contesta, dunque, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, ribadendo le ragioni poste a fondamento del reclamo di prime cure e, in particolare, che il referto arbitrale in loro possesso mostra una sensibile differenza tra le note del G.S. Pietà, allegate allo stesso, e quelle in loro possesso debitamente firmate dall’arbitro e dal dirigente accompagnatore, evidenziando esserci stata una correzione a mano che non è stata riportata sulle note agli stessi consegnate. Chiedono pertanto che la Corte proceda ad un’analisi corretta del fatto e conseguentemente applichi la normativa vigente in materia. La Corte, acquisito il fascicolo di prima istanza, esaminato il reclamo, così decide. Il reclamo è improcedibile in quanto la reclamante non ha dimostrato di aver inviato copia del reclamo di seconda istanza alla controparte soc. G.S. Pietà, in applicazione del combinato disposto degli artt. 46.5 – 38.7 C.G.S.. L’art. 46, comma 5, C.G.S., stabilisce infatti che ‘ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo’. Non si può al proposito non rilevare che la norma appena citata prevede chiaramente ed inequivocabilmente (tramite l’utilizzo del verbo ‘dovere’) l’obbligo della parte che intende proporre reclamo di inviare il reclamo stesso alla controparte, nei casi in cui la domanda sia finalizzata a modificare il risultato conseguito sul campo; ciò, evidentemente, al fine di consentire alla parte contrapposta, portatrice di un interesse a contraddire, di prendere posizione sui fatti oggetto di reclamo e, in particolare, sulle questioni sollevate dalla reclamante. Nel caso di specie, la USD S.Agata M.llo non ha fornito dimostrazione di aver adempiuto tale obbligo preliminare, o meglio non ha fornito alla Corte la prova di aver inviato il reclamo alla controparte con mezzo equipollente a norma dell’art. 38.7 C.G.S.. L’art. 38.7 C.G.S. stabilisce infatti che ‘Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme

ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzia di ricezione di cui alla prima parte del presente comma’. Nel caso di specie la reclamante ha proposto reclamo mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata al CR Toscana, inoltrando il medesimo messaggio alla società G.S. Pietà all’indirizzo di posta non certificata (pieta2004@virgilio.it), indirizzo email che - con tutta evidenza - non possiede quelle garanzie di ricezione richieste dalla normativa federale sopra citata affinché possa ritenersi assolto l’obbligo normativo. Né del resto la società G.S. Pietà ha esercitato le proprie facoltà processuali facendo pervenire alla Corte le proprie controdeduzioni in riferimento al presente giudizio, circostanza che avrebbe potuto dare implicita dimostrazione di aver la stessa ricevuto la copia del reclamo proposto dalla S. Agata M.llo. Tali semplici ragioni determinano, pertanto, l’impossibilità per la Corte di esaminare il gravame. P.Q.M. la C.S.A.T.T., per i motivi sopra esposti: - dichiara improcedibile il reclamo proposto dalla USD S. Agata M.llo; - ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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