C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/12/2018 – Delibera – Oggetto: (C.U. n. 21 del 11.2018) Reclamo della polisportiva Vaglia avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al calciatore Ventrice Francesco fino al 06 marzo 2019 (4 mesi).

Oggetto: (C.U. n. 21 del 11.2018) Reclamo della polisportiva Vaglia avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al calciatore Ventrice Francesco fino al 06 marzo 2019 (4 mesi).

Con tempestivo reclamo la Polisportiva Vaglia impugna il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo di Prato al calciatore Ventrice Francesco fino al 06 marzo 2019 (4 mesi), con la seguente motivazione: „A seguito di una decisione tecnica del D.G., correva verso lo stesso, spintonandolo con il petto e urlando frase offensiva‟. La società contesta la squalifica impugnata, ritenuta troppo severa e di entità eccessiva rispetto al fatto che ha determinato l‟espulsione del giocatore. Precisa infatti la reclamante che se è pur vero che „sul C.U. è stato sintetizzato in maniera impeccabile quanto accaduto in campo, è altresì vero che il giocatore ha accettato la decisione arbitrale senza protestare, offendere, minacciare o rendere necessario l‟intervento dei propri compagni di squadra. Evidenza inoltre che l‟entità della squalifica inflitta appare eccessiva anche in ragione del fatto che il Ventrice, „sebbene colpevole di gesto scorretto e irrispettoso..non ha alzato le mani contro il D.G. e la spinta col petto non può essere più grave di una spinta con una mano‟. Rileva infine una evidente analogia tra il caso in esame e alcune fattispecie riportate nei Comunicati ufficiali, in relazione alle quali, a suo dire, i medesimi comportamenti avrebbero avuto una risposta sanzionatoria più mite (da un minimo di 2 mesi ad un massimo di tre mesi n.d.r.) rispetto a quella oggi in esame.

Sotto il profilo istruttorio chiede di essere sentita dal Collegio giudicante, unitamente al Ventrice e al direttore di gara, ove possibile, al fine di porgere le proprie scuse. Chiede in via istruttoria di essere sentita dal Collegio giudicante. Chiede la riduzione della squalifica „nei termini dei casi analoghi su specificati e menzionati‟. La Corte, letto il reclamo, viste le richieste istruttorie, ha ritenuto convocare per l‟udienza del 07 dicembre la sola reclamante, in persona di un suo delegato, non ritenendo di dover accogliere le altre richieste istruttorie formulate con il ricorso (richiesta di convocazione del giocatore e dell‟arbitro) in quanto irrituali e inammissibili a mente della normativa federale: il Ventrice infatti non ha sottoscritto il reclamo, dunque non ha assunto la qualità di parte del procedimento che lo avrebbe legittimato a formulare l‟istanza di audizione; relativamente alla richiesta di convocazione dell‟arbitro, la stessa è invece inammissibile atteso il divieto sancito dall‟art. 34, comma 5, C.G.S., che così recita: „Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate‟. All‟udienza del 07 dicembre us la reclamante, dopo aver avuto lettura del contenuto del supplemento di rapporto richiesto e acquisito ai fini istruttori dalla Corte, ha ribadito i motivi posti a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, insistendo per l‟accoglimento del reclamo. Conclusasi così l'istruttoria, la Corte è passata a decidere il reclamo, il cui rigetto può essere così di seguito motivato. La tesi della reclamante non trova sostegno e alcuna conferma nelle risultanze degli atti ufficiali, i quali, invero, danno evidenza di una condotta spiccatamente dolosa del calciatore nel colpire il direttore di gara dopo aver percorso, a corsa, una distanza di circa venti metri. Dagli atti ufficiali infatti non risulta, nonostante il lungo tragitto percorso dal calciatore prima di raggiungere il direttore di gara, un tentativo di desistenza, né un concreto tentativo di evitare l‟impatto con l‟arbitro. Anzi, ad onor del vero, la dinamica che emerge dai richiamati atti, consistita nell‟aver il calciatore arrestato la propria corsa una volta giunto in prossimità del direttore di gara e poi successivamente spintonato lo stesso („arrivato nei pressi della mia figura si arresta spintonadomi con il petto..‟), pare rafforzare - ad avviso del Collegio - la tesi secondo cui il Vetrice avesse, da un lato, buon governo della propria condotta e, dall‟altro, ben chiare le proprie finalità di colpire il direttore di gara, seppur con effetti limitati, poiché altrimenti non si comprenderebbe il motivo per cui il giocatore, una volta arrestata la propria corsa, abbia colpito l‟arbitro. Dunque, il contatto con l‟arbitro è stato cercato e voluto dal calciatore. Per queste ragioni - e tenuto conto del carattere di fede privilegiata proprio degli atti arbitrali – non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione, dovendo considerarsi, nel giudizio di congruità della sanzione, non solo le particolari modalità con le quali il calciatore ha posto in essere la propria condotta, ma anche l‟intensità dell‟elemento soggettivo, che in questo caso appare decisamente marcato. Inutile appare infine il richiamo ai precedenti giurisprudenziali ritenuti analoghi, posto che nessuno di quelli citati e allegati dalla ricorrente è stato pronunciato dalla Corte Sportiva oggi adita, per cui del tutto illogica appare la richiesta di uniformità di giudizio pretesa dalla reclamante. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Polisportiva Vaglia avverso la squalifica inflitta al calciatore Ventrice Francesco fino al 06 marzo 2019: - rigetta il reclamo; - conferma la squalifica inflitta fino al 06 marzo 2018 - ordina l‟addebito della tassa di reclamo.

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