C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Piombanti Matteo avverso la squalifica fino al 22/02/2020 (C.U. n. 33 del 22/11/2018)
Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Piombanti Matteo avverso la squalifica fino al 22/02/2020 (C.U. n. 33 del 22/11/2018)
Il reclamo avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe si riferisce alla decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 17 novembre 2018, dalla società Pontassieve contro la società San Giovanni Calcio a 5, che di seguito viene integralmente riportata: “A fine gara, prima offendeva il D.G. di poi sferrava due calci alla porta dello spogliatoio. Successivamente, raggiungeva l'Arbitro e lo strattonava per la manica della divisa e quindi, nel tentativo di colpirlo con una testata al volto,lo raggiungeva debolmente all'arcata sopraccigliare sx procurandogli lieve e momentaneo dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. Nel reclamo, il Sig. Piombanti contesta integralmente il contenuto del rapporto arbitrale negando con forza la sussistenza dei fatti dedotti e proponendo la sua versione: a fine gara, indispettito per una risposta evasiva dell'arbitro in merito alla mancata ammonizione di alcuni avversari, il giocatore avrebbe replicato (in modo irriguardoso) chiedendo, eufemisticamente, cosa diavolo stesse dicendo. Ad una ulteriore replica aggressiva del D.G. che comunicava l'espulsione avvicinandosi al Piombanti, il medesimo avrebbe reagito avvicinandosi al suo volto e replicando il suo diritto a pronunciare la precedente frase certamente irriguardosa.
Successivamente, dopo la doccia, si sarebbe anche rammaricato del proprio comportamento e scusato con l'arbitro. Nega recisamente di aver pronunciato le frasi descritte nel rapporto, di aver colpito la porta dello spogliatoio, di aver strattonato il D.G. e di aver tentato di colpirlo ed elenca, quali testimoni, i nominativi di tre compagni e di un dirigente che avrebbero assistito alla scena. Conclude pertanto affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. revocando ovvero riducendo la squalifica comminata. In data 21 dicembre 2018 veniva personalmente ascoltato il reclamante il quale, reso edotto del contenuto del supplemento arbitrale, confermava integralmente il contenuto del proprio reclamo, ed, in modo garbato, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo nelle istanze istruttorie formulate. Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente, sulle istanze di audizione dei testimoni indicati, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterle in alcun modo accogliere precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante; il medesimo però, nella risposta, smentisce totalmente le argomentazioni difensive ipotizzate e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti viene dunque ulteriormente confermata anche nel supplemento. Infatti il D.G. è granitico, nel ribadire sia il precedente atteggiamento oltraggioso, sia il successivo gesto violento le cui conseguenze sono state mitigate solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni di squadra che, tempestivamente, provvedevano a bloccare il loro portiere. Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla mera negazione della sussistenza degli addebiti formulati. In ogni caso, come sopra evidenziato, le Carte Federali stabiliscono, quale principio cardine del procedimento sportivo, la fede privilegiata del narrato arbitrale sottraendo, in assenza di riscontrabili contraddizioni, all'organo giudicante qualsiasi margine di operatività. Occorre ricordare che il Piombanti rivestiva la carica di Capitano, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno, in modo così plateale, a tale responsabilità, fino a porre in essere condotte potenzialmente molto lesive, giustifica l'adozione del provvedimento sanzionatorio adeguatamente commisurato, in prima istanza, dal G.S.T. . P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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