C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 51 del 17.04.2019 Reclamo dell’A.S.D. Sporting Massarosa Academy avverso la squalifica di 8 giornate inflitta dal G.S. Massa Carrara al calciatore Fiocco Michael

Oggetto: C.U. n. 51 del 17.04.2019 Reclamo dell’A.S.D. Sporting Massarosa Academy avverso la squalifica di 8 giornate inflitta dal G.S. Massa Carrara al calciatore Fiocco Michael

Reclama la A.S.D Sporting Massarosa Academy avverso il provvedimento di squalifica per 8 gare inflitto dal G.S. Massa Carrara al calciatore Fiocco Michael, con la seguente motivazione: “Quale capitano di squadra responsabile di atto di violenza a danno dell’arbitro compiuto da calciatore della propria squadra non individuato. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui sarà individuato l’autore dell’atto (art. 3, comma 2, CGS ‘Per avere calciatore non identificato a fine gara colpito con una spallata senza conseguenze il D.G.’”. La società contesta il provvedimento impugnato e le motivazioni a supporto della decisione, ritenendo, a suo dire, erroneamente applicata la squalifica al calciatore Fiocco Michael, a mente dell’art. 3, comma 2, CGS, in qualità di capitano della squadra giovanissimi provinciali. Evidenzia al riguardo, integrando quanto indicato nel su citato provvedimento, che la persona responsabile del gesto contestato è il sig. Daniele Avola, il quale, al termine della gara, ‘interveniva per allontanare i ragazzi dal direttore di gara…[…]...e urtava con la propria spalla destra il direttore di gara, senza che esso cadesse a terra o riportasse conseguenze dannose’. Evidenzia comunque (probabilmente auspicando il rinvio degli atti al Giudice di prime cure), nell’ipotesi in cui il sig. Avola fosse ritenuto responsabile, che la spallata è stata priva di conseguenze. Conclude chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Fiocco Michael. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale ai fini istruttori, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Il reclamo non può essere accolto. Le risultanze arbitrali sono tese a smentire quanto ricostruito dalla reclamante con il reclamo, con particolare riferimento alla persona (il sig. Daniele Avola) dalla medesima indicata come responsabile del gesto contestato. Tali risultanze, peraltro sorrette da un elevato grado di certezza relativamente ai motivi per cui la persona responsabile del gesto deve essere ricercata nell'ambito dei calciatori, e solo di essi, della compagine sportiva giovanile dello Sporting Massarosa Academy, con esclusione dunque del sig. Avola in quanto al momento del fatto lontano dal luogo dell'accaduto, determinano il convincimento della Corte, anche in ragione del carattere fidefacente delle richiamate risultanze, a rigettare il reclamo. Il Collegio non ritiene infine di procedere con il giudizio di congruità della sanzione comminata non avendo la reclamante allegato motivi di contestazione circa l’entità della sanzione irrogata al calciatore Fiocco Michael, né richiesto in sede di conclusioni la sua riduzione. P.Q.M. la C.A.S.T.T., definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato. Ordina procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.

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