C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 16/05/2019 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pisa Ovest Aurora Sporting 2000, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al calciatore Burchi Tiberio fino al 31/12/2019, ai calciatori De Marchi Luca e Traso Davide fino al 16/12/2019 oltre l’inibizione al dirigente De Marchi Michele fino al 16/05/2019 (C.U. n. 52 del 17/04/2019).

Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pisa Ovest Aurora Sporting 2000, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. al calciatore Burchi Tiberio fino al 31/12/2019, ai calciatori De Marchi Luca e Traso Davide fino al 16/12/2019 oltre l'inibizione al dirigente De Marchi Michele fino al 16/05/2019 (C.U. n. 52 del 17/04/2019).

L'associazione Sportiva Pisa Ovest Aurora Sporting 2000, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 13/04/2019, contro la Società Acquacalda. Preliminarmente questa Corte deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo all'inibizione irrogata al dirigente De Marchi Michele in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ex art. 45 co. III lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva che così recita “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: […] b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: BURCHI TIBERIO: “Espulso per aver proferito frase irriguardosa nei confronti del DG. A fine gara circondava con altri compagni di squadra il DG toccandolo con il palmo della mano all'altezza del volto, inoltre teneva comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dello stesso.” DE MARCHI LUCA: “A fine gara circondava con altri compagni di squadra il DG toccandolo con il palmo della mano all'altezza del volto, inoltre teneva comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dello stesso” TRASO DAVIDE: “A fine gara circondava con altri compagni di squadra il DG toccandolo con il palmo della mano all'altezza del volto, inoltre teneva comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dello stesso”. La società nell'ampio reclamo contesta in toto la ricostruzione operata dal D.G., negando la sussistenza dei fatti sanzionati dal G.S.T.: non vi sarebbe stato alcun capannello attorno all'arbitro e, men che mai, sarebbe avvenuto un qualsiasi contatto fisico con i giocatori. Rileva un certo “imbarazzo” del D.G. nel descrivere la condotta illecita (ad avviso del reclamante mai avvenuta e non dimostrata) stante l'inesistenza di qualsiasi segno sul volto del medesimo, come ad esempio un lieve rossore. Pur ammettendo che alcuni tifosi, al termine della gara, lo abbiano criticato in maniera veemente - a causa del suo censurabile comportamento (assunto nei confronti dell'intera squadra) dal contenuto provocatorio e palesemente ostile - evidenzia una sproporzione nel trattamento sanzionatorio applicato ai giocatori. In effetti la società non impugna, con il reclamo, anche la sanzione pecuniaria comminata nello stesso Comunicato Ufficiale.

Negando la sussistenza di comportamenti aggressivi, minacciosi o anche vagamente intimidatori, la società conclude chiedendo la riduzione di tutte le squalifiche inflitte. Il reclamo merita parziale accoglimento. Deve precisarsi che il collegio non ha ritenuto di convocare i singoli giocatori sia perché l'audizione era stata chiesta in forma residuale (“laddove la Corte Sportiva di Appello Territoriale lo ritenga opportuno”) sia perché tale presenza resta normativamente vincolata alla sottoscrizione in proprio del reclamo da parte degli atleti. Infatti tale facoltà è riservata, dalle Carte Federali, esclusivamente alle “parti” del processo ex art. 33 punto 6 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva e tale qualifica viene assunta solo mediante la firma del reclamo. Passando al merito l‟atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti ai tesserati scontrandosi inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto di gara che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. Infatti la mera negazione degli avvenimenti, ipotizzata nel reclamo, induceva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale a richiedere un'ulteriore approfondimento da parte dell'arbitro, in merito alle affermazioni difensive, mediante la stesura di un supplemento allegato in atti. Nel documento il D.G. conferma integralmente quanto trascritto nel rapporto di gara superando in tal modo quel difetto probatorio evidenziato nell'atto di impugnazione. Non appare, infatti, condivisibile l'ipotesi che solo la presenza di tangibili segni fisici sul corpo del D.G. (che condurrebbero a ben altre conseguenze disciplinari) possano dimostrare i fatti narrati dall'arbitro. L'art. 35 del C.G.S., titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali”, conferisce credibilità granitica alla ricostruzione arbitrale stabilendo che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Attestato dunque che i tre giocatori abbiano posto in essere, a fine gara, un comportamento illecito deve però rilevarsi che la descrizione operata dal D.G. appare carente nel dettagliare le singole responsabilità atteso che risulta difficilmente credibile che tutti e tre gli atleti abbiano, contemporaneamente, leso la dignità del D.G. attuando, in sincrono, le medesime azioni e pronunciando in coro le stesse espressioni. Per tale ragione si rammenta l'esigenza, a fini di applicazione del Codice di giustizia Sportiva, di una precisa compilazione del rapporto di gara con una puntuale attribuzione delle singole violazioni. Risulta pertanto necessaria una corretta parametrazione delle squalifiche sia con riferimento alla assenza di qualsiasi specifico addebito in capo ai singoli giocatori sia alla concreta lesività delle condotte arginate ad un mero ambito di incivile protesta sebbene aggravato dalla forza intimidatrice dovuta al numero dei soggetti. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e, in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riduce la squalifica al calciatore Burchi Tiberio fino al fino al 31/08/2019 anziché fino 31/12/2019 ed ai calciatori De Marchi Luca e Traso Davide fino al 16/08/2019 anziché fino al 6/12/2019. Ordina la restituzione della relativa tassa.

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