C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 16/05/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Aquila Sant’anna Avverso Squalifica Martinelli Alessandro Per 6 Gg (C.U. N. 55 Del 2\5\2019)
Reclamo A.S.D. Aquila Sant’anna Avverso Squalifica Martinelli Alessandro Per 6 Gg (C.U. N. 55 Del 2\5\2019)
Propone rituale reclamo l‟Aquila Sant‟Anna avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Lucca con la seguente motivazione: “Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario causandone la sostituzione dopo pochi minuti”. La reclamante chiede una riduzione, non contesta l‟episodio, tuttavia ritiene che la dinamica del contatto tra i due calciatori sia stato frutto di un‟entrata imprudente del Martinelli e del tutto involontaria. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, aggiunge che il contatto tra i giocatori era stato frutto di un intervento “vigoroso” nel tentativo di giocare il pallone.
Il DG conferma altresì come non vi fosse intenzionalità e violenza all‟atto della rovesciata. E‟ quindi evidente che il comportamento da Martinelli non possa essere ricondotto alla fattispecie “condotta violenta” e pertanto non è applicabile il corrispondente articolo del CGS che prevede una sanzione minima edittale di 5 gg allorchè vi siano state conseguenze fisiche, come sembra abbia fatto il primo giudice, ma va applicata la semplice giornata di squalifica in esito all‟espulsione per gioco pericoloso, aggravata da una ulteriore giornata per le conseguenze fisiche a seguito dell‟imprudente, ancorchè involontaria, entrata. Nel caso di specie quindi la valutazione di questa Corte differisce da quella del primo giudice, la sanzione quindi appare meritevole di riduzione nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo riduce la squalifica a 2 gg ed ordina restituirsi la tassa relativa.