C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Gara Gallicano – Atletico Castiglione (2-1) del 18 maggio 2019. Campionato Terza Categoria.In C.U. n. 58 del 22 maggio 2019 D.P. Lucca. Reclama l’U.S. Gallicano A.S.D. avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

Gara Gallicano – Atletico Castiglione (2-1) del 18 maggio 2019. Campionato Terza Categoria.In C.U. n. 58 del 22 maggio 2019 D.P. Lucca. Reclama l’U.S. Gallicano A.S.D. avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

 “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 500,00 (GALLICANO A.S.D.) Per accensione fumogeni per tutta la durata dekka Gara. Il tutto senza conseguenze.”. La Società reclamante nega la propria responsabilità perché la partita ha avuto luogo in campo neutro. Inoltre fa presente che nessun fumogeno è stato lanciato dentro il rettangolo di gioco e comunque rileva che il D.G. nel referto non è stato in grado di individuare quale sia stata la tifoseria che ha acceso i fumogeni. Ribadisce pertanto la propria estraneità e ritiene che nel caso di specie non possa farsi applicazione del principio di responsabilità oggettiva. Chiede la revoca dell’ammenda. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio de quo, lo stesso precisa che i fumogeni sono stati accesi dai sostenitori di entrambe le società partecipanti alla gara prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. Osserva che le due tifoserie erano comunque ben distinguibili in quanto poste alle due estremità della tribuna. Conferma infine che nessun fumogeno veniva lanciato sul terreno di gioco. Se è pur vero che in sede di refertazione il D.G. omette di precisare la società di appartenenza dei tifosi che hanno lanciato i fumogeni, lo stesso rimedia a tale lacuna con il supplemento richiesto dalla Corte ove appunto precisa che i sostenitori che hanno posto in essere la condotta sanzionata appartengono ad “entrambe le società”. D’altra parte, dagli atti non emergono elementi che consentano di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara anche in sede di supplemento. Infatti il D.G. afferma con chiarezza di aver ben potuto distinguere le contrapposte tifoserie in quanto poste alle due estremità della tribuna. Di nessun pregio invece la circostanza che i fumogeni non siano stati lanciati sul terreno di gioco, in quanto l’art. 12 C.G.S. sanziona anche la semplice introduzione di materiale pirotecnico nell’impianto di gioco. Alla luce della succitata integrazione fornita dal D.G. il comportamento dei tifosi della Reclamante non può risultare esente da qualsivoglia rilievo, atteso che, a mente dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., la società, risponde, in via oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori in occasione di gare disputate in campo neutro, ovvero in trasferta, pertanto l’ammenda deve essere confermata. Diversamente la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto essere comminata alla Società Gallicano solo in base al generico riferimento ai tifosi (senza distinzione di appartenenza) operato dal D.G. in sede di refertazione, infatti, trattandosi di campo neutro, su tale Società non avrebbe potuto gravare alcun dovere supplementare equiparabile ad una società ospitante ancorché fosse la stessa fosse “prima nominata” così come indicato nel ricorso. Se ciò è vero, come è vero, il Collegio non può fare a meno di osservare che sarebbe stato dovere del D.G., già in sede di refertazione, indicare con precisione la (le) società di appartenenza dei tifosi resisi protagonisti della condotta contestata, d’altra parte il G.S.T. a fronte di questa omissione ben avrebbe potuto procedere ad un approfondimento istruttorio consistente nella richiesta di una precisazione arbitrale sul punto che avrebbe consentito fin da subito una corretta applicazione del principio di responsabilità oggettiva. Cosicché, se anche una sola di queste due opzioni si fosse verificata, si avrebbero avuti evidenti vantaggi sotto il profilo dell’economia processuale.

Peraltro, sempre alla luce del supplemento reso dall’Arbitro nel presente procedimento che individua i tifosi che hanno acceso i fumogeni come appartenenti ad entrambe le Società e quindi anche all’Atletico Castiglione, il Collegio ritiene necessario rinviare gli atti al G.S.T. per l’adozione dei provvedimenti di competenza anche nei confronti di quest’ultima Società. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e rinvia gli atti al G.S.T. di Lucca per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società Atletico Castiglione. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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