C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 22/09/2018 – Delibera – 2 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di:
2 / P - Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di: - Aprile Nicola, Commissario e legale rappresentante della Società A.S.D. Pisa all’epoca dei fatti, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1, comma 1 bis, del C.G.S. in riferimento all’art. 10, c. 2; - la società A.S.D. C.U.S. Pisa in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 del medesimo Codice. La partecipazione da parte del Calciatore Celayes Alessio Mattias nelle fila della Società A.S.D. C.U.S. Pisa, per quanto non tesserato, alla gara in data 9/4/2017 disputata nell’ambito del Campionato Regionale Giovanissimi Calcio da detta squadra contro la squadra della Società Robur Scandicci, è stata segnalata e documentata dal C.R. Toscana alla Procura Federale che ha proposto il deferimento sopra indicato. L’Ufficio, esaminati gli atti pervenuti, ha inviato al Calciatore, al Dirigente accompagnatore, al Legale rappresentante della Società, in proprio e per conto della medesima, l’avviso della conclusione delle indagini, ritenendo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 ter, c. 4, del C.G.S., di dover deferire unicamente il Legale rappresentante della Società all’epoca dei fatti contestandogli la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e la Società dallo stesso rappresentata, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Codice sopra richiamato, ed è esclusivamente in riferimento a detti tesserati che il Collegio è chiamato a decidere. Eseguite le convocazioni di rito sono oggi qui presenti: - la società A.S.D. C.U.S. Pisa, tramite il presidente protempore Avvocato Marco Treggi che ha inviato, in data 12 c.m., memoria a difesa; - la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Il rappresentante della Procura, dopo aver rilevato che la violazione contestata trova fondamento nella documentazione pervenuta all’Ufficio, dichiara che nelle richieste conclusive non terrà conto della parte di incolpazione relativa all’assenza del certificato di idoneità fisica (art. 43 delle N.O.I.F.) avendo la Società dimostrato, con atto allegato alla memoria difensiva, di esserne stata in possesso al momento della disputa della gara. Pertanto ritenendo l’atto di incolpazione fondato perchè documentato, chiede infliggersi ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Dirigente Nicola Aprile, legale rappresentante della Società all’epoca dei fatti, l’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società A.S.D. C.U.S. Pisa, l’ammenda di € 300,00 (trecento), nonché l’applicazione di un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato Giovanissimi Calcio a 5 nella corrente stagione.
L’Avvocato Treggi, intervenendo quale odierno Commissario e Presidente del Sodalizio, si riporta al contenuto della memoria inviata e, affermando che i tentativi compiuti dalla Società in proposito non hanno avuto alcun esito, chiede che il Collegio ponga in essere ricerche idonee a poter rintracciare il Signor Lecce Manuele Gaetano, Dirigente Accompagnatore della squadra in occasione della gara in esame. Chiede in subordine che le sanzioni eventuali vengano determinate nella misura del minimo edittale. Esaurita la fase dibattimentale il Collegio decide rilevando preliminarmente che la richiesta istruttoria formulata dalla Società non può trovare accoglimento essendo i poteri di indagine affidati dalla vigente normativa esclusivamente alla Procura Federale, tanto più nel caso di specie nel quale l’istruttoria é stata completata. In punto di merito il Collegio afferma che la violazione commessa da un dirigente coinvolge anche la società nella sua interezza, che è pertanto chiamata a risponderne unitamente al legale rappresentante, competendo a questi l’onere di vigilare sull’operato dei propri dirigenti,tesserati e soci. Ciò in applicazione di quanto disposto dall’art.4 del C.G.S.. L’esistenza della violazione, peraltro, non viene in alcun modo contestata dalla Società né con la memoria presentata, né nel corso del dibattimento. Il deferimento è quindi da accogliere precisando il Collegio, con riferimento alle richieste di parte in termini di entità delle sanzioni da irrogare, che l’applicazione della penalizzazione di un punto in classifica richiesta dalla Procura Federale costituisce minimo edittale (art. 18, lettera g del C.G.S.) mentre per quanto riguarda la sanzione pecuniaria la determinazione della sua entità è lasciata alla libera determinazione del giudicante. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento proposto infligge: - al Dirigente Aprile Nicola, l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società A.S.D. C.U.S. Pisa, l’ammenda di € 300,00 (trecento) congiuntamente con la penalizzazione di 1 (un) punto nella classifica del Campionato Giovanissimi Calcio a 5 della stagione sportiva 2018/2019.