C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – 4 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Giacomo Lencioni, A.E. presso la Sezione A.I.A. di Lucca, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, c. 1, del Regolamento A.I.A..

4 / P – Stagione sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico del Signor Giacomo Lencioni, A.E. presso la Sezione A.I.A. di Lucca, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40, c. 1, del Regolamento A.I.A.. Il deferimento indicato in epigrafe trae origine dalla nota inviata al C.R.T. Lombardia, da questo trasmessa alla Procura Federale, con la quale il Presidente della Società Castellana Castel Goffredo A.S.D. segnalava una frase, di carattere non consono al ruolo istituzionale rivestito, rivolta dall‟A.E. Giacomo Lencioni ai componenti la panchina della propria squadra nel corso della gara Castellana / Bedizzolese, disputata nell‟ambito del Campionato di Eccellenza Lombarda in data 4 febbraio 2018. Nel corso dell‟istruttoria posta in essere, la Procura ha acquisito le dichiarazioni di due tesserati della Società Castellana, tre della Società Bedizzolese, nonché dell‟Arbitro, Signor Giacomo Lencioni e del suo Primo Assistente nella gara in esame. Sulla base di dette dichiarazioni l‟Ufficio Inquirente ha disposto il deferimento, previa notifica all‟interessato dell‟avviso di avvenuta conclusione delle indagini. Questo Tribunale esaminata, con la consueta attenzione, tutti i fatti emersi dall‟ampia istruttoria svolta ha necessariamente circoscritto il proprio intervento all‟unico capo di incolpazione formulato, fissando la discussione per la data odierna previa rituale convocazioni delle parti. Sono pertanto presenti: - l‟Avvocato Tullio Cristaudo, in rappresentanza della Procura Federale; - Lencioni Giacomo, assistito e rappresentato dal legale di fiducia il quale si è costituito nel giudizio per conto del proprio rappresentato – con invio di memoria a difesa in data 8/10/2018 – in virtù del richiamo alla nomina a difensore ricevuta in data 24.7.2018 in occasione della notifica da parte della Procura Federale della c.c.i.. Il Collegio, ricevutane conferma dall‟interessato, esclude detto legale dal dibattimento ritenendo che egli non possa rappresentare ed assistere il Signor Lencioni ostandovi il disposto dell‟art. 34, c. 8 del C.G.S. il quale così dispone: le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva. Detto difensore infatti risulta avere la qualifica di Arbitro effettivo, iscritto presso la Sezione A.I.A. di Lucca, come emerge dalla sua designazione quale arbitro n. 1 della gara Futsal Bagnolo / Versilia C.S., valida per il Campionato Serie C/1 Calcio a 5, disputata in data 5.10.2018. (Cfr. in proposito il sito della Sezione A.I.A. di Lucca). Tale esclusione esime il Collegio – come rilevato anche dal rappresentante della Procura Federale – dall‟esaminare la memoria depositata che, peraltro, non è stata trasmessa, a cura della parte, all‟Ufficio requirente.

In apertura di dibattimento il Signor Giacomo Lencioni, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, tenuto conto di quanto previsto dall‟art. 24 del predetto Codice, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. dispone nei confronti del Signor Giacomo Lencioni l‟applicazione della sanzione dell‟ammonizione con diffida. Dichiara chiuso il procedimento.

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