C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 18P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- Società Euro Calcio Firenze a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Russo Luigi (Presidente ) e Gabriel Enache (calciatore) 2)-Russo Luigi d (presidente della soc. Eurocalcio Firenze ) della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , commi 1 e 5 NOIF. 3)-Enoche Gabriel ( calciatore stagione 2017/2018 tesserato Eurocalcio Firenze) della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 e 5 ,del CGS , in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS , 39 NOIF e 43 , commi 1 e 6 NOIF.
18P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- Società Euro Calcio Firenze a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Russo Luigi (Presidente ) e Gabriel Enache (calciatore) 2)-Russo Luigi d (presidente della soc. Eurocalcio Firenze ) della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , commi 1 e 5 NOIF. 3)-Enoche Gabriel ( calciatore stagione 2017/2018 tesserato Eurocalcio Firenze) della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 e 5 ,del CGS , in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS , 39 NOIF e 43 , commi 1 e 6 NOIF. In data 8 giugno 2018 , il Presidente del Comitato Regionale Toscana , adiva la Procura Federale affinchè fossero svolti accertamenti in merito alla partecipazione del calciatore Enache Gabriel all gara CS Firenze – Eurocalcio Firenze valida per il campionato allievi , nonostante non tesserato per la società Eurocalcio Firenze. Effettuate le indagini di rito , il Procuratore Federale Interregionale , accertate le violazioni di cui in oggetto , deferiva i tesserati e la società in premessa indicati. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini , il collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza della Procura Federale in persona dell’Avv Tullio Cristaudo sostituto nonché dei sig.ri -Russo Luigi in proprio e per conto della soc. Euro Calcio Firenze ambedue assistiti dall’avv. Liguori del foro di Firenze -E’ assente , nonostante ritualmente convocato , il calciatore Enoche Gabriel Prima dell’inizio del dibattimento Il Presidente Deferito e la Società , unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. -Eurocalcio Firenze euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotta per il rito ad euro 200,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi in prima squadra campionato 2019/2020 -Russo Luigi mesi 4 di inibizione ridotta per il rito a mesi 2 e gg.20 di inibizione Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Viene esaminata la posizione del calciatore Enoche Gabriel , oggi non comparso. Il Procuratore Federerale sostenendo come i fatti siano accertati per tabulas chiede applicarsi la sanzione di una giornata di squalifica . Il collegio, passando in decisione, infligge la sanzione di UNA giornata di squalifica da scontarsi al momento in cui tornerà a tesserarsi per la FIGC
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