C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 26/07/2018 – Delibera – 31 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di :
31 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di : - Parubi Edmond, Calciatore, per la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all‟art. 40, c. 6, delle N.O.I.F.; - A.S.D. Intercomunale Monsummano, in applicazione dell‟art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto contestato al Calciatore sopraindicato. In sede di ratifica della richiesta di tesseramento effettuata dal Calciatore Edmond Parubi, di nazionalità albanese, l‟Ufficio Centrale di Tesseramento della F.I.G.C. riscontrava, a seguito di specifica comunicazione da parte della Federazione Albanese, che il Calciatore Edmond Parubi, contrariamente a quanto da questi dichiarato, era stato tesserato per una Società della suddetta Federazione estera. L‟Ufficio disponeva pertanto l‟immediata revoca del tesseramento, concesso nelle more, ai sensi dell‟art. 42.1 lettera a, dandone notizia alla Società Intercomunale Monsummano e trasmettendo, per le relative determinazioni, gli atti alla Procura Federale che, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto il deferimento oggi in esame. Il Tribunale, rilevata la presenza in atti della copia dell‟avvenuta conclusione delle indagini inviata dalla Procura Federale alle parti interessate, ha disposto, previo formale atto di convocazione, che la discussione avvenga in data odierna. Non è presente alcuno dei soggetti deferiti, mentre l‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. Il rappresentante della Procura Federale rileva l‟assoluta fondatezza del deferimento quale risulta dalla attestazione con la quale la Federazione Calcistica Albanese certifica che il Calciatore Parubi è stato tesserato da quella Federazione per la Società Oblika Shkpder U. 17, per cui la dichiarazione da questi resa in sede di tesseramento per la F.I.G.C. non è veritiera e pertanto in contrasto con quanto previsto dall‟art. 40, c. 6, delle N.O.I.F.. Tale comportamento costituisce piena violazione dell‟art. 1 bis, c.1, del C.G.S. da parte del Calciatore con conseguente applicazione di quanto disposto dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. Chiede pertanto che vengano inflitte ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Edmond Parubi, la squalifica per mesi 3 (tre); - all‟A.S.D. Intercomunale Monsummano l‟ammenda di € 300,00 (trecento): Nessun intervento a difesa è stato posto in essere. Il Collegio, chiuso il dibattimento, rileva che il deferimento emerge in modo inoppugnabile dalla documentazione con la quale la Procura Federale ha accertato l‟avvenuta violazione per cui il deferimento deve essere accolto ed i tesserati deferiti sanzionati secondo quanto previsto dal C.G.S.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, condividendo le richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Edmond Parubi, la squalifica per mesi 3 (tre); - all‟A.S.D. Intercomunale Monsummano l‟ammenda di € 300,00 (trecento).