C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso la Società da tutti i calciatori tesserati per la categoria Juniores, senza che del fatto fossero a conoscenza nè il Presidente nè il Consiglio Direttivo. La nota veniva trasmessa alla Procura Federale, la quale, acquisite le copie delle richieste di svincolo ed ascoltati quattro Dirigenti della Società denunziante, ha disposto il deferimento in esame, dopo aver notificato al Sitri, senza ricevere alcun riscontro, l’avviso di conclusione delle indagini. E’ presente il Signor Stefano Sitri, assistito dal legale di fiducia, mentre la Procura Federale è rappresentata dal Dott. Giuseppe Patassini. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Sitri tramite il proprio legale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi al Signor Sitri Stefano, sulla sanzione base di mesi 12 (dodici), l’inibizione a mesi 8 (otto) così ridotta per il rito.

 

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso la Società da tutti i calciatori tesserati per la categoria Juniores, senza che del fatto fossero a conoscenza nè il Presidente nè il Consiglio Direttivo. La nota veniva trasmessa alla Procura Federale, la quale, acquisite le copie delle richieste di svincolo ed ascoltati quattro Dirigenti della Società denunziante, ha disposto il deferimento in esame, dopo aver notificato al Sitri, senza ricevere alcun riscontro, l’avviso di conclusione delle indagini. E’ presente il Signor Stefano Sitri, assistito dal legale di fiducia, mentre la Procura Federale è rappresentata dal Dott. Giuseppe Patassini. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Sitri tramite il proprio legale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi al Signor Sitri Stefano, sulla sanzione base di mesi 12 (dodici), l’inibizione a mesi 8 (otto) così ridotta per il rito.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l’applicazione nei confronti del Signor Sitri Stefano, D.S., della sanzione dell’inibizione per mesi 8 (otto). Dichiara estinto il procedimento.

 

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