C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.; – Saltapari Massimo, – Santini Marco, Dirigenti, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., – U.S.D. Virtus Lignano in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; - Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.; - Saltapari Massimo, - Santini Marco, Dirigenti, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., - U.S.D. Virtus Lignano in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Su segnalazione del Presidente del C.R.Toscana, la Procura Federale ha compiuto un’indagine al termine della quale ha deferito a questo Tribunale: - Sguerri Stefano, Presidente della Società Virtus Lignano, per aver consentito al Calciatore Abderramann Mauden di partecipare per conto della Società a due gare del Campionato Provinciale Allievi B pur non essendo tesserato e privo di attestazione di idoneità alla pratica agonistica; - il Calciatore Abderramann per aver partecipato a dette gare; - i Dirigenti Saltapari e Santini per aver sottoscritto le liste delle due gare attestando la regolarità della posizione dell’Abderramann Mauden. In sede di notifica di conclusione delle indagini il Presidente Sguerri ha inviato il certificato sanitario di idoneità alla pratica sportiva del calciatore. All’odierna riunione, ritualmente convocata, sono presenti: l’attuale Presidente della Società Lignano, Polvani Paolo, che la rappresenta. Sono assenti Sguerri Stefano, Abderramann Mauden, Saltapari Massimo Santini Marco. Il Dott. Giuseppe Patassini, rappresenta la Procura Federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Signor Polvani, unitamente al rappresentante della Procura Federale informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi alla Soc. Lignano un’ammenda pari a 300,00 (trecento) Euro che viene ridotta per il rito ad Euro 200,00 (duecento). Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto disponendo quindi l’applicazione nei confronti della Società A.S.D. Virtus Lignano della sanzione dell’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento). - Dichiara estinto il procedimento nei confronti di detto tesserato. La seduta prosegue nei confronti degli altri deferiti oggi assenti.

La Procura Federale tramite il Dott. Patassini, rilevato che le prove documentali acquisite sono ineccepibili, richiama la dichiarazione resa dal Presidente Sguerri con la memoria inviata in Procura il 28 marzo così formulata: “La richiesta di tesseramento era stata regolarmente inoltrata, ma dopo aver consegnato in federazione tutti i documenti, la nostra società non ha ottemperato al ritiro del cartellino”. Chiede quindi che, confermato l’atto di incolpazione, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - Sguerri Stefano, inibizione per mesi 2 (due) di inibizione; - Abderramann Mauden, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Saltapari Massimo inibizione per giorni 30 (trenta); - Santini Marco inibizione per giorni 30 (trenta). In Camera di consiglio il Collegio rileva che la documentazione prodotta dalla Procura Federale è determinante ai fini della convalida del deferimento e che essa trova comunque conferma nelle dichiarazioni del Presidente della Società. P.Q.M. accogliendo il deferimento il T.F.T. della Toscana infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - Sguerri Stefano, Presidente della Società, inibizione per mesi 2 (due); - Abderramann Mauden, Calciatore, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Saltapari Massimo, Dirigente, inibizione per giorni 30 (trenta); - Saltini Marco, Dirigente, inibizione per giorni 30 (trenta).

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