C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 8 del 02/08/2018 – Delibera – 35 / P – Stagione Sportiva 2017/2018 – Deferimento a carico di: – Fiorello Alessio, nato il 20.2.2004, Calciatore, – Vannucchi Alessandro, Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia; – Brunetti Fabio, Dirigente della medesima Società, ai quali tutti viene contestata la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F; – la Società A.S.D. Futsal Pistoia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4, c. 1 e 2, per quanto contestato ai soggetti sopra indicati. La partecipazione da parte del Calciatore Fiorelli Alessio nelle fila della Società A.S.D. Futsal Pistoia, per quanto non tesserato, alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi Calcio a 5 che detta squadra ha disputato in data 25.3.2017 contro la A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, segnalata e documentata dal C.R. Toscana, ha determinato la Procura Federale a proporre il deferimento dei Signori indicati in epigrafe. Il Collegio, rilevata in atti la presenza della copia dell’avvenuta comunicazione agli interessati da parte della Procura Federale della conclusione delle indagini, ha convocato le parti per la seduta odierna, alla quale sono presenti: – Vannucchi Alessandro, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia, – la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente informati, – Fiorello Alessio, Calciatore, – Brunetti Fabio, Dirigente, In apertura di dibattimento il Signor Vannucchi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, unitamente all’Avvocato Tullio Cristaudo, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti dei soggetti che, deferiti, sono assenti. Il rappresentante della Procura dopo aver rilevato che la violazione contestata trova fondamento nella prova documentale chiede che, confermato il deferimento, vengano inflitte le seguenti sanzioni: a Fiorello Alessio, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; a Brunetti Fabio, l’inibizione per giorni 40 (quaranta).
35 / P – Stagione Sportiva 2017/2018 – Deferimento a carico di: - Fiorello Alessio, nato il 20.2.2004, Calciatore, - Vannucchi Alessandro, Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia; - Brunetti Fabio, Dirigente della medesima Società, ai quali tutti viene contestata la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F; – la Società A.S.D. Futsal Pistoia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4, c. 1 e 2, per quanto contestato ai soggetti sopra indicati. La partecipazione da parte del Calciatore Fiorelli Alessio nelle fila della Società A.S.D. Futsal Pistoia, per quanto non tesserato, alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi Calcio a 5 che detta squadra ha disputato in data 25.3.2017 contro la A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, segnalata e documentata dal C.R. Toscana, ha determinato la Procura Federale a proporre il deferimento dei Signori indicati in epigrafe. Il Collegio, rilevata in atti la presenza della copia dell’avvenuta comunicazione agli interessati da parte della Procura Federale della conclusione delle indagini, ha convocato le parti per la seduta odierna, alla quale sono presenti: - Vannucchi Alessandro, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia, - la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente informati, - Fiorello Alessio, Calciatore, - Brunetti Fabio, Dirigente, In apertura di dibattimento il Signor Vannucchi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, unitamente all’Avvocato Tullio Cristaudo, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti dei soggetti che, deferiti, sono assenti. Il rappresentante della Procura dopo aver rilevato che la violazione contestata trova fondamento nella prova documentale chiede che, confermato il deferimento, vengano inflitte le seguenti sanzioni: a Fiorello Alessio, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; a Brunetti Fabio, l’inibizione per giorni 40 (quaranta).
Il Collegio, riunito per decidere, rileva che il deferimento della Procura trova fondamento sulla prova documentale in atti, per cui non essendo necessaria alcuna ulteriore attività dibattimentale, lo accoglie. P.Q.M. Il T.F. Territoriale della Toscana irroga le seguenti sanzioni: - al Dirigente Fabio Brunetti l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - al Calciatore Alessio Fiorello la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nel corso della stagione alla quale prenderà parte. Il T.F. Territoriale della Toscana, inoltre, dispone nell’ambito di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S. l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Alessandro Vannucchi, Presidente, l’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società A.S.D. Futsal Pistoia, l’ammenda di € 200,00 (duecento), oltre ad 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Calcio a 5: Dichiara chiuso il dibattimento
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